Sentenza n. 5914/2026 - Napoli, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Prefettura di Caserta del 7 febbraio 2023, di rigetto dell’istanza di revoca e conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto nel 2004
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, disposto nel 2004 dopo una segnalazione per percosse e lesioni in occasione di una lite con i vicini. Ha dedotto, con un unico motivo articolato in più profili, violazione degli artt. 11 e 39 TULPS ed eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, sviamento e sproporzione. Ha sostenuto che i tre precedenti penali considerati dalla Prefettura erano risalenti e non indicativi di propensione alla violenza o all’abuso di armi: il falso riguardava dichiarazioni relative a un misuratore elettrico, la ricettazione la negoziazione di un assegno ricevuto nell’attività commerciale e l’omicidio colposo un infortunio sul lavoro del 2005 nell’impresa edile di cui era responsabile. Ha inoltre invocato l’assenza di ulteriori condotte violente e l’intervenuta rideterminazione a zero della pena da eseguire per effetto dell’indulto, chiedendo una valutazione attuale della propria affidabilità.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. Qualifica il decreto del 2023 come esito di un nuovo esame dell’istanza, e non come mera conferma del divieto del 2004, e verifica quindi la ragionevolezza e plausibilità della valutazione attuale di persistente inaffidabilità. Esclude il travisamento: la condanna per omicidio colposo è stata pronunciata nel 2017 e confermata definitivamente nel 2019; l’indulto incide sulla pena da eseguire, ma non elimina l’accertamento di responsabilità né equivale alla riabilitazione. La condanna, pur riferita a un fatto del 2005, era un elemento ulteriore rispetto al quadro originario e rilevante per la gravità della violazione delle regole di sicurezza che aveva contribuito alla morte di un lavoratore. Le giustificazioni relative alla vicenda dell’assegno non consentono di rimettere in discussione una condanna definitiva. Respinge le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché la Prefettura ha considerato i tre episodi di rilievo penale e, in particolare, la condanna per omicidio colposo, traendone un giudizio complessivo di persistente inaffidabilità. Ritiene che il tempo trascorso e l’assenza di ulteriori episodi violenti non bastino a superare le ragioni cautelari. Esclude infine violazione degli artt. 11 e 39 TULPS, sproporzione e sviamento: il divieto è una misura preventiva, non punitiva, e la prognosi di possibile abuso può fondarsi anche su condotte negligenti estranee all’uso di armi. Spese compensate per le limitate difese delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
L’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto un potere preventivo, esercitabile nei confronti delle persone ritenute propense ad abusare delle armi. La prognosi non coincide con l’accertamento della pericolosità sociale e può fondarsi anche su condotte estranee all’impiego di armi, quando siano concretamente indicative dell’assenza delle necessarie garanzie di prudenza e sicurezza.
Il potere prefettizio ha natura preventiva e richiede una prognosi di affidabilità, distinta dall’accertamento della pericolosità sociale; può basarsi anche su condotte non connesse all’uso di armi, se concretamente indicative di carenze di prudenza e sicurezza.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il parametro applicato è la possibilità di abuso, richiesta dall’art. 39, valutata anche sotto il profilo della negligenza. In questo ambito, la conferma del divieto è funzionale alla prevenzione dei rischi connessi alla disponibilità di armi, senza che lo stesso assuma carattere punitivo o sanzionatorio.
Il giudice respinge la dedotta violazione dell’art. 11, ritenendo che la conferma del divieto, nel caso esaminato, abbia finalità preventiva e non punitiva o sanzionatoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Svoltasi l’udienza - in videocollegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4bis, c.p.a. - la causa è stata trattenuta in decisione.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza; il testo non sviluppa ulteriori principi interpretativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS è una misura preventiva fondata su una prognosi di affidabilità, non sull’accertamento della pericolosità sociale; la prognosi può valorizzare anche condotte estranee all’impiego di armi, se concretamente indicative dell’assenza delle garanzie di prudenza e sicurezza richieste.
- La valutazione di affidabilità ai fini della detenzione di armi può considerare anche condotte colpose: una grave inosservanza di regole cautelari che abbia contribuito a un evento lesivo può essere pertinente alla prevenzione di eventi involontari connessi alla disponibilità di armi.
- Il decorso del tempo e l’assenza di ulteriori episodi violenti non privano automaticamente di rilevanza precedenti penali risalenti; la loro incidenza va valutata in concreto, considerando gravità, complessivo quadro dei precedenti e momento in cui la responsabilità è divenuta definitiva.
- L’indulto incide sulla pena da eseguire, ma non elimina l’accertamento della responsabilità penale né equivale alla riabilitazione.
- Nel sindacare il divieto di detenzione di armi, il giudice verifica l’esattezza dei presupposti e la coerenza della prognosi amministrativa, senza sostituire ad essa una propria diversa ponderazione degli interessi.
Come è indicizzato
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