Sentenza n. 2174/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4687/2023 del 15/11/2023 del Tribunale di Napoli Nord, resa a definizione del procedimento avente R.G.n.2773/2023, passata in giudicato in data 15/05/2024, corretta con provvedimento di correzione di errore materiale n. cronol. 22535/2025 del 05/05/2025, e notificata ai fini dell’esecuzione il 29/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto differenze retributive per il servizio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4687/2023 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato e successivamente corretta per errore materiale, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento, per il periodo dal 1980/1981 al 1990/1991, delle differenze retributive derivanti dalla valorizzazione integrale dell'anzianità maturata durante i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata ai fini dell'esecuzione e non risultava eseguita. Il Ministero, pur costituitosi, aveva fornito una costituzione meramente formale e non aveva indicato elementi ostativi all'adempimento. Il giudice ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta, o un dirigente da questi delegato, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere anche all'esecuzione della pronuncia sulle spese. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento oppure, in caso di perdurante inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato non è stato eseguito e l'amministrazione non indica specifici impedimenti all'adempimento, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
- L'inerzia successiva alla fissazione del termine per l'adempimento può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione inadempiente entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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