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Sentenza

Sentenza n. 11189/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza alla sentenza n. 5571/2025 pubblicata in data 13.05.2025 (v. all. n 1), dal Tribunale di Roma -Sez. Lavoro con statuizione a carico del Ministero resistente sì come, a questi, notificata il 18.06.2025, sia a fini esecutivi (v. all. n. 2) che di decorrenza del termine breve di appello (v. all. n. 3) e, sì come non eseguita spontaneamente su richiesta e passata in giudicato (v. all. n. 4) - recante: statuizione del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015"; 2) condanna il Ministero convenuto ad accreditare, in favore di parte ricorrente, € 1.500,00 sulla carta elettronica del docente per le 3 annualità oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202514581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5571/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della pronuncia a fini esecutivi. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, ordinando l’accredito di quanto riconosciuto dal titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto non sindacabili, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa già accertata dal giudice ordinario. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva dimostrato l’adempimento né fornito chiarimenti, ha imposto l’accoglimento della domanda. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, il quale potrà operare previa richiesta del ricorrente e per ulteriori 60 giorni. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, il cui contenuto non può essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/1994

    La sentenza da eseguire aveva riconosciuto anche gli accessori secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l’attuazione del contenuto precettivo del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente accertata dal giudice della cognizione.
  • Quando il privato deduce l’inadempimento di un obbligo risultante da una sentenza esecutiva e l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento né fornisce specifici chiarimenti, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, definendone poteri, decorrenza dell’intervento e modalità di attivazione su richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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