Ordinanza n. 261/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della giunta regionale della Regione Puglia 10 marzo 2025, n. 270, comunicata alla ricorrente con p.e.c. del 17 marzo 2025; - della nota della Regione Puglia prot. n. 0201944/2025 del 16 aprile 2025; - del verbale della riunione del 20 dicembre 2024 del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale ARPA -AReSS - ASL Taranto; - della nota della Regione Puglia prot. n. 0138249/2025 del 17/03/2025; - nonché di ogni altro atto a queste presupposto, preparatorio, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14.7.2025: - dell’atto di diffida della Regione Puglia del 13 giugno 2025, comunicata alla ricorrente con p.e.c. di pari data; - nonché di ogni altro atto a queste presupposto, preparatorio, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23.4.2026: - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto n. 18 del 13 aprile 2026; - nonché ogni ulteriore atto a questa presupposto, preparatorio, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto VDS 2024 e atti regionali conseguenti, diffida alla presentazione del piano di riduzione delle emissioni e ordinanza sindacale di sospensione dell'esercizio della centrale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di centrale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale che aveva recepito il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario relativo all'area di Taranto e imposto agli stabilimenti interessati, inclusa la centrale gestita dalla ricorrente, la presentazione di un piano di riduzione delle emissioni. Ha inoltre impugnato la successiva diffida regionale e l'ordinanza sindacale che, constatata la mancata presentazione del piano relativamente al rischio non cancerogeno e ai parametri arsenico, cobalto e nichel, aveva ingiunto la sospensione dell'esercizio dell'installazione autorizzata con AIA statale. I motivi dedotti riguardavano: la violazione degli artt. 1 e 6 della l.r. Puglia n. 21/2012, sul presupposto che il piano di riduzione e la sospensione fossero riferibili soltanto agli impianti soggetti ad AIA regionale; la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina regionale, in ragione del riparto di competenze in materia ambientale; in subordine, la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; il difetto e la carenza di istruttoria, perché la VDS e la deliberazione regionale non avrebbero specificato la percentuale di riduzione richiesta e sarebbero state fondate su valutazioni tecniche errate circa presenza e impatto di cromo esavalente, cobalto, arsenico e nichel; l'omessa considerazione, nella diffida, delle censure già formulate; nonché l'illegittimità autonoma dell'ordinanza sindacale, per violazione della disciplina statale sull'AIA, dell'art. 217 del r.d. n. 1265/1934, della l.r. n. 21/2012, del principio di precauzione e degli obblighi di istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, limitatamente alla sospensione dell'efficacia dell'ordinanza sindacale di sospensione dell'esercizio della centrale, senza definire il merito delle censure. Ha ritenuto che la l.r. n. 21/2012 fosse applicabile anche agli impianti soggetti ad AIA statale situati nelle aree di Brindisi e Taranto, poiché l'unica esclusione individuata dalla disciplina regionale riguarda lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, assoggettato a procedure speciali. Ha quindi considerato, allo stato, non decisiva la tesi della ricorrente sull'inapplicabilità della disciplina regionale alla propria centrale. In sede cautelare, tuttavia, ha attribuito rilievo alle allegazioni non contestate secondo cui le emissioni effettive della centrale sarebbero significativamente inferiori ai limiti massimi fissati dall'AIA, mentre la VDS 2024 aveva assunto tali limiti come riferimento. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, necessario per lo smaltimento produttivo dei gas dello stabilimento siderurgico, anche in considerazione delle conseguenze economiche della sospensione. La sospensione cautelare è stata concessa a condizione che la ricorrente trasmetta entro 60 giorni il piano di riduzione previsto dalla l.r. n. 21/2012, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già adottate, e che le amministrazioni competenti si pronuncino sul piano entro i successivi 30 giorni. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, l.r. Puglia n. 21/2012
In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, la Regione Puglia diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, l’Autorità sanitaria dispone la sospensione dell’esercizio dello stabilimento
La disposizione costituisce la base del procedimento di diffida e della sospensione dell'esercizio; il TAR ha ritenuto, allo stato, applicabile la disciplina anche alla centrale soggetta ad AIA statale, ma ha sospeso cautelarmente l'ordinanza in ragione del bilanciamento degli interessi e delle emissioni effettive inferiori ai limiti AIA.
art. 1, commi 1 e 3, l.r. Puglia n. 21/2012
La legge regionale persegue la prevenzione di pericoli per la salute e il territorio regionale e disciplina gli strumenti di valutazione e riduzione nell'ambito delle competenze regionali in materia di ambiente e salute.
art. 2, comma 1, l.r. Puglia n. 21/2012
nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni
Il rapporto VDS relativo agli impianti situati nelle aree interessate resta, secondo il TAR, di competenza di ARPA, AReSS e ASL Taranto ed è assoggettato alle procedure regionali.
art. 3, l.r. Puglia n. 21/2012
È stato invocato quale parametro della valutazione del danno sanitario e contestato per difetto di istruttoria e per l'asserita erroneità delle valutazioni tecniche.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
La ricorrente ha prospettato il contrasto della disciplina regionale con la competenza legislativa statale esclusiva in materia ambientale; la questione non è stata definita nell'ordinanza cautelare.
art. 217 r.d. n. 1265/1934
Indicato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'ordinanza sindacale, in relazione alla tutela sanitaria derivante da attività insalubri.
artt. 29-quater, commi 6 e 7, e 29-decies, commi 9 e 10, d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'intervento sindacale e regionale rispetto alla disciplina statale dell'AIA; la questione è rimasta impregiudicata in sede cautelare.
art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di precauzione; il TAR non ha definito nel merito la relativa censura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR.
d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in l. 24 dicembre 2012, n. 231
Prevede procedure particolari per la valutazione del danno sanitario con riferimento allo stabilimento siderurgico ex Ilva e agli stabilimenti di interesse strategico nazionale; il TAR ha individuato nello stabilimento ex Ilva l'unico impianto sottratto alla disciplina regionale considerata.
Massime di principio
- La disciplina regionale sulla valutazione del danno sanitario e sulla presentazione del piano di riduzione delle emissioni può essere ritenuta applicabile agli impianti soggetti ad AIA statale situati in aree regionali sottoposte a piani di risanamento, quando la normativa regionale preveda espressamente procedure riferite agli impianti presenti nell'area e non stabilisca per essi un'esclusione, ferma la distinta disciplina speciale prevista per lo stabilimento strategico nazionale espressamente regolato dalla normativa statale.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere l'ordinanza di sospensione dell'esercizio di un impianto quando risulti, sulla base di allegazioni non contestate, che le emissioni effettive siano significativamente inferiori ai limiti massimi assunti come parametro dalla valutazione sanitaria, e quando la sospensione produca rilevanti conseguenze sull'interesse pubblico e sull'economia del territorio.
- La sospensione cautelare dell'ordine di arresto dell'attività può essere accompagnata da prescrizioni conformative provvisorie, imponendo al gestore la presentazione del piano di riduzione delle emissioni entro un termine e alle amministrazioni competenti la successiva valutazione entro un termine prefissato.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi ambientali e sanitari con la continuità dell'attività produttiva, assumono rilievo non soltanto i limiti emissivi autorizzati, ma anche i livelli di emissione concretamente misurati e le conseguenze effettive della sospensione sull'interesse pubblico.
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