Cassazione Civile, Ordinanza n. 30221/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa al "contributo utilizzo risorsa scarsa" per canone ponte radio, riferito agli anni 2002-2007. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo prescritti i crediti per gli anni 2002-2004; la CTR, in riforma, aveva accolto l’appello della società ritenendo che gli atti prodromici alla cartella non fossero veri avvisi di accertamento e che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di imporre il tributo per decorso del termine triennale. Il Ministero ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 13 d.P.R. 641/1972 e dell’art. 2935 c.c., sostenendo che il termine decadenziale triennale dovesse decorrere non dalla mera violazione o dalle scadenze annuali, ma dal momento in cui l’Ufficio aveva avuto conoscenza dell’inadempimento, e dunque non prima della comunicazione ricevuta nel 2011 dalla Polizia; secondo il ricorrente, gli avvisi di regolarizzazione del 2011 e la successiva cartella del 2014 sarebbero stati tempestivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 13 d.P.R. 641/1972 prevede espressamente un termine di decadenza triennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione; nella specie la violazione coincide con la mancata riscossione della tassa, che va collegata alle singole scadenze di pagamento della bolletta. Ha inoltre condiviso l’accertamento della CTR secondo cui le comunicazioni di irregolarità non erano atti di accertamento idonei a consolidarsi per mancata impugnazione, sicché il primo vero atto impositivo era la cartella notificata nel 2014, comunque tardiva rispetto al termine triennale. Ha poi escluso che le note invocate possano avere efficacia interruttiva, poiché alla decadenza non si applicano le regole sull’interruzione della prescrizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stata anche esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. 641/1972
"L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione"
la disposizione stabilisce un termine di decadenza triennale che decorre dalla commissione della violazione, non dal momento di conoscenza della stessa da parte dell’Ufficio.
art. 2935 c.c.
la tesi del ricorrente, che faceva decorrere il termine dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto contezza della violazione, è stata ritenuta comunque incompatibile con il regime decadenziale speciale applicabile.
art. 2964 c.c.
alla decadenza non si applicano le norme sull’interruzione della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per ribadire che l’accertamento di fatto della CTR sulla natura delle comunicazioni non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede un termine di decadenza decorrente dalla commissione della violazione, tale dies a quo va individuato nel momento della violazione tipizzata dalla disciplina sostanziale, non nella successiva conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione, salvo diversa previsione espressa.
- Gli atti che abbiano mero contenuto informativo o di sollecito, se non qualificabili come veri atti impositivi o di accertamento, non sono idonei a consolidarsi per mancata impugnazione e non interrompono un termine di decadenza.
- La decadenza non soggiace alle regole proprie dell’interruzione della prescrizione: atti successivi di messa in mora o analoghi non valgono a prorogare il termine decadenziale, se la legge non lo consente.
- In presenza di una disciplina speciale di accertamento tributario, il riferimento all’art. 2935 c.c. non può sovvertire la decorrenza espressamente fissata dalla norma speciale.
- In cassazione, l’accertamento compiuto dal giudice di merito sulla natura giuridica di un atto amministrativo è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei ristretti confini dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
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