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Sentenza

Sentenza n. 7691/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967/2022 del 14/12/2022 prot.-2022-1500969; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal mo-dello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202303998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 4 febbraio 2026. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto regionale né degli atti presupposti. Il Collegio non ha disposto sulle spese, rilevando che nessuna amministrazione resistente o controinteressata si era costituita in giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967/2022, concernente il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti ministeriali e interministeriali presupposti, tra cui il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.

  • art. 18 D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142

    Richiamato nell'oggetto dell'impugnazione quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015; non è stato esaminato nel merito.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015

    Indicato quale base normativa degli atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici; la sentenza non ne esamina l'applicazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia di merito.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare la legittimità degli atti impugnati e degli eventuali atti presupposti.
  • In assenza di costituzione delle parti resistenti o dei controinteressati, il giudice può non disporre sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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