Sentenza n. 7691/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967/2022 del 14/12/2022 prot.-2022-1500969; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal mo-dello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 4 febbraio 2026. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto regionale né degli atti presupposti. Il Collegio non ha disposto sulle spese, rilevando che nessuna amministrazione resistente o controinteressata si era costituita in giudizio.
Atto impugnato: decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967/2022, concernente il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti ministeriali e interministeriali presupposti, tra cui il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella sentenza con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
art. 18 D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142
Richiamato nell'oggetto dell'impugnazione quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015; non è stato esaminato nel merito.
art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015
Indicato quale base normativa degli atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici; la sentenza non ne esamina l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia di merito.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare la legittimità degli atti impugnati e degli eventuali atti presupposti.
- In assenza di costituzione delle parti resistenti o dei controinteressati, il giudice può non disporre sulle spese di lite.
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