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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20761/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP (per effetto del presunto inserimento nel nucleo familiare dell'originaria assegnataria) e sosteneva che, per mancata decisione dell'ente entro i termini, si fosse formato il silenzio-assenso ex art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 sulle istanze di ampliamento/subentro. Inoltre deduceva di avere convissuto stabilmente nell'immobile già dal 2003 e denunciava omissioni probatorie dei giudici di merito.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno deciso che il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP costituisce un diritto soggettivo riconducibile al diritto civile e non rientra nell'ambito applicativo dell'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 L. 241/1990. Hanno pertanto dichiarato infondato il primo motivo che invocava il silenzio-assenso e hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 20 non si applica alle istanze di subentro/ ampliamento del nucleo familiare per alloggi ERP. Per gli ulteriori motivi (prove, esibizione contratto, accertamento dei requisiti sostanziali del subentro) la causa è stata rimessa alla sezione semplice per la decisione di merito.

Norme richiamate

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 20)

    L'art. 20 disciplina il silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte attinenti provvedimenti amministrativi che incidono su interessi legittimi. Le Sezioni Unite hanno stabilito che tale istituto non è applicabile alle istanze di subentro nell'assegnazione ERP, perché il subentro costituisce un diritto soggettivo e non un provvedimento discrezionale amministrativo.

  • legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 (art. 11 e art. 12)

    Le norme regionali disciplinano i requisiti per l'assegnazione e per il subentro nell'assegnazione (composizione del nucleo, requisiti di reddito e assenza di titolarità di altri alloggi). La Corte ricorda che il subentro è regolato da tali disposizioni e costituisce diritto soggettivo subordinato alla permanenza dei requisiti previsti.

  • D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (art. 18)

    Normativa richiamata in relazione alle procedure di rilascio/assegnazione degli alloggi ERP; evidenzia il contesto normativo delle assegnazioni pubbliche.

  • legge regionale Lazio n. 27 del 2006 (art. 53)

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di regolarizzazione di occupanti senza titolo; la Corte la menziona nell'ambito della contestazione sui termini temporali della convivenza e delle conseguenze probatorie.

  • codice di procedura amministrativa (art. 133 e art. 7 cod. proc. amm.)

    L'art. 133 segnala materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ivi compresa l'applicazione dell'art. 20 L. 241), mentre l'art. 7 definisce il rapporto tra attività amministrativa e rapporti di diritto comune. La Corte distingue i casi di giurisdizione esclusiva (quando sussiste nesso di pregiudizialità-dipendenza) da quelli in cui il diritto soggettivo compete al giudice civile.

Massime di principio

  • Il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP è qualificato come diritto soggettivo e non come provvedimento amministrativo discrezionale: pertanto la relativa controversia afferisce in via principale alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • L'istituto del silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/1990 si applica ai procedimenti amministrativi che incidono su interessi legittimi: non è applicabile quando la pretesa è fondata su un diritto soggettivo (come il subentro nell'assegnazione ERP).
  • Quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il rapporto civile dedotto in giudizio e un rapporto amministrativo che coinvolge il silenzio-assenso, la controversia può ricadere nella giurisdizione amministrativa esclusiva; occorre però dimostrare tale nesso, che non sussiste nel caso tipico del subentro.
  • In contenziosi per subentro ERP il ricorrente non dovrebbe contare sul formarsi del silenzio-assenso ma proporre l'azione davanti al giudice civile per accertare il proprio diritto soggettivo e i relativi requisiti (composizione del nucleo, reddito, assenza di cause ostative).
  • Ai fini della conservazione dell'assegnazione e del subentro, permane l'esigenza di verificare i requisiti di legge (es. art. 11 l.r. n.12/1999): anche se riconosciuta la condizione di componente del nucleo originario, il diritto decade ove sopravvengano cause ostative (es. superamento limiti reddituali, titolarità di altro alloggio).
  • Nel processo è importante curare la prova (esibizione del contratto originario, testimonianze, certificati anagrafici) in quanto i giudici civili possono decidere sull'esistenza del diritto soggettivo e disapplicare atti amministrativi incidenti senza applicare il silenzio-assenso.

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