Cassazione Penale, Ordinanza n. 04264/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito delle censure, ritenute generiche e già correttamente disattese dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato le loro responsabilità. La Corte di cassazione rileva che i motivi dedotti erano congiuntamente formulati, generici e aspecifici perché sostanzialmente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello. In particolare, i ricorrenti contestavano: l'attendibilità della persona offesa e dei testimoni; la configurabilità del reato attribuito a una degli imputati; la responsabilità per minaccia a pubblico ufficiale degli altri due; il trattamento sanzionatorio, ritenuto adeguato dalla Corte territoriale anche dopo il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva; nonché il diniego del beneficio della non menzione subordinato alla corresponsione di una provvisionale alla parte civile.
Norme richiamate
art. 340 c.p.
La Corte richiama la piena configurabilità del reato contestato a uno degli imputati, senza rimettere in discussione la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
art. 133 c.p.
Implicitamente rilevante per l'adeguatezza della pena irrogata, valutata dal giudice di merito con bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.
art. 99 c.p.
Richiamato indirettamente attraverso il riferimento alla recidiva utilizzata nel bilanciamento con le attenuanti generiche.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La censura sull'attendibilità della persona offesa e dei testimoni non può essere accolta quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, non efficacemente contrastata dal ricorrente.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non individua concreti vizi della motivazione e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la pena risulti determinata previa comparazione tra attenuanti generiche e recidiva.
- La richiesta di benefici di natura accessoria, come la non menzione, non può essere utilmente prospettata in cassazione se formulata in modo subordinato a questioni già definite correttamente nel merito e priva di specifiche censure.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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