Cassazione Civile, Ordinanza n. 22299/2021 del 04/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Bologna aveva respinto l'opposizione proposta contro il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale conferita per il giudizio di legittimità: la procura depositata non attesta in modo esplicito che sia stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, limitandosi alla formula di autenticazione della firma. Il Ministero si è costituito solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per vizio della procura speciale. Richiama l'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, che impone, a pena di inammissibilità, che la procura per proporre ricorso per cassazione sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. La procura prodotta non conteneva alcuna attestazione della posteriorità rispetto alla comunicazione, ma solo l'autenticazione della sottoscrizione. Non vengono poste spese, poiché il Ministero non si è costituito nel merito. È inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma la procura speciale deve indicare espressamente che è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 83 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale ulteriore.
art. 365 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla regola speciale in tema di protezione internazionale.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Richiamato solo per dare atto della costituzione del Ministero ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo esplicito l'indicazione che il rilascio è successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale deve provenire dal difensore e deve riguardare sia l'autenticità della sottoscrizione sia la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del decreto.
- L'omessa attestazione della posteriorità della procura integra un vizio processuale che determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il controricorrente non si costituisce nel merito, può non farsi luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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