Cassazione Penale, Sentenza n. 33965/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Haoufadi contro la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e dei principi costituzionali (artt. 24, 111 e 117 Cost.) e dei diritti internazionali (art. 14 ICCPR, art. 6 CEDU) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 30/11/2009, sostenendo che l'imputato contumace, non avendo avuto conoscenza del procedimento, potesse ottenere la restituzione in termini anche se il difensore aveva già impugnato la sentenza; 2) violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. (principio di conservazione delle impugnazioni), con la richiesta che l'impugnazione fosse convertita in ricorso per cassazione ove la Corte si fosse dichiarata incompetente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la Corte d'Appello aveva rimesso in termini il ricorrente solo per proporre impugnazione avverso la sentenza di appello (secondo grado) e non per la sentenza di primo grado; dunque l'inammissibilità dell'appello è derivata dall'oggetto limitato della restituzione. Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul contumace inconsapevole è stato ritenuto inconferente perché la restituzione non era stata richiesta né accordata rispetto alla sentenza di primo grado. Analogamente il principio di conversione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. non è applicabile quando manca la legittimazione a impugnare (non si tratta di un errore di foro competente). In base all'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La restituzione in termini va intesa rispetto all'impugnazione specificamente indicata nella istanza: qui era stata concessa per impugnare la sentenza di appello e non quella di primo grado, perciò l'appello rispetto alla sentenza di primo grado è inammissibile.
art. 568 cod. proc. pen.
Il principio di conversione opera quando un'impugnazione è proposta davanti a un giudice incompetente per errore di destinazione; non si applica quando manca la legittimazione a impugnare (cioè non è stata concessa restituzione per quel provvedimento).
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Costituzione della Repubblica Italiana
Gli artt. invocati (diritto di difesa, giusto processo, conformità al diritto internazionale) sono stati richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto gli argomenti inconferenti rispetto al fatto concreto, dato che la restituzione era limitata alla impugnazione della sentenza di appello.
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
Citato a sostegno del diritto dell'imputato di essere presente e di impugnare, ma la Corte ha ritenuto che il richiamo non mutasse l'esito procedurale quando la restituzione non copre la specifica impugnazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata per il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo in assenza di una richiesta specifica di restituzione ai fini dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
Corte Costituzionale, sentenza 30/11/2009
La sentenza costituzionale afferma che l'imputato contumace inconsapevole può, in certe condizioni, ottenere la restituzione e proporre impugnazione anche se il difensore ha già impugnato; tuttavia nella fattispecie la Corte d'Appello aveva concesso la restituzione solo per la sentenza di appello, rendendo il precedente costituzionale inconferente rispetto alla domanda specifica.
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, risoluzione 21/05/1975 n.4
Richiamata a sostegno della tutela delle possibilità di gravame per l'imputato giudicato in sua assenza; la Corte ha però ritenuto il richiamo non idoneo a modificare l'interpretazione dell'ambito della restituzione concessa.
Massime di principio
- La restituzione in termini vale solo per l'impugnazione espressamente indicata nella domanda e accordata dal giudice; non si estende automaticamente ad altri provvedimenti.
- Il diritto dell'imputato contumace ad impugnare sentenze contumaciali può essere tutelato dalla giurisprudenza costituzionale, ma occorre che la restituzione sia chiesta e concessa specificamente per la sentenza che si intende impugnare.
- Il principio di conversione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.) si applica quando l'impugnazione è proposta davanti a un giudice incompetente per errore di foro, non quando chi propone l'impugnazione manca di legittimazione a farlo.
- Prima di proporre rimedi straordinari o impugnazioni in cassazione è essenziale verificare l'oggetto della restituzione in termini e la legittimazione a impugnare; omissioni o scelte errate possono determinare l'inammissibilità e conseguente condanna a spese ed ammenda.
- In presenza di motivi manifestamente infondati il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. processuali applicabili.
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