Cassazione Civile, Ordinanza n. 36250/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità in conseguenza della rinuncia al ricorso, rilevando la regolarità formale della rinuncia stessa e la presenza di una transazione tra le parti. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il procedimento di legittimità trae origine dal ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accompagnato da una transazione sottoscritta sia dal ricorrente sia dalla società resistente. La Corte ha verificato che la rinuncia presentasse i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha preso atto della richiesta congiunta delle parti di compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere assistita dai requisiti formali previsti dalla norma per produrre l'effetto estintivo del giudizio.
art. 391 c.p.c.
La Corte verifica la ritualità della rinuncia e, in presenza dei presupposti, dichiara l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è rituale e validamente sottoscritta, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La presenza di una transazione tra le parti può giustificare, su richiesta congiunta, la compensazione integrale delle spese del giudizio.
- In sede di legittimità, il giudice si limita a verificare la regolarità della rinuncia e non entra nel merito delle censure originariamente proposte.
Come è indicizzato
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