Cassazione Civile, Ordinanza n. 40286/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi venditrice)
La controversia
La lite nasce da due contratti preliminari di compravendita stipulati dalla madre degli odierni resistenti, quale promittente venditrice, aventi ad oggetto un locale al piano terra e un locale commerciale al piano cantinato. Gli eredi della venditrice agivano per ottenere la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente; quest'ultimo resisteva e proponeva riconvenzionale chiedendo, per il locale al piano terra, una sentenza ex art. 2932 c.c. e, per il locale al piano cantinato, la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice con restituzione della rata di prezzo versata pari a euro 15.000. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva le domande del convenuto; in appello, invece, la Corte territoriale riteneva provato l'interesse della venditrice alla stipula del definitivo, valorizzando le deposizioni del notaio e la documentazione in atti, dichiarava la risoluzione di entrambi i preliminari per inadempimento del promissario acquirente e disponeva la restituzione del locale cantinato. Il ricorrente in cassazione deduceva un unico motivo, formalmente per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la valutazione delle prove fosse errata e che avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse, in sostanza per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e il riconoscimento delle proprie domande riconvenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, osservando che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c., deve essere eseguita al difensore costituito e non alla parte personalmente; nel caso concreto la notifica della sentenza non definitiva era stata eseguita alla parte personalmente, dunque non era idonea a far decorrere il termine breve. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., perché il ricorrente non denunciava l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti né la violazione di regole legali di valutazione della prova, ma si limitava a proporre una diversa lettura del compendio istruttorio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa ponderazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur in presenza di una regola legale di prova; non è deducibile il semplice dissenso sulla valutazione di merito.
art. 2932 c.c.
Richiamato per la domanda riconvenzionale volta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza, ma la notifica deve essere ritualmente eseguita secondo le norme processuali.
art. 326, comma 1, c.p.c.
Il termine per impugnare è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza effettuata validamente.
art. 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, va eseguita su istanza di parte secondo l'art. 170 c.p.c., quindi al procuratore costituito.
art. 170 c.p.c.
Indica il destinatario della notificazione degli atti processuali alla parte costituita, ossia il difensore/procuratore.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare deve essere eseguita al procuratore costituito della parte, non alla parte personalmente; una notifica alla parte non è sufficiente a far decorrere il termine breve.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti oppure la violazione di una regola legale di valutazione della prova; è invece inammissibile la mera richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito non possono essere sostituite in cassazione da una rivalutazione del merito, salvo i limiti del vizio di motivazione oggi consentiti dalla legge.
- In tema di preliminare di compravendita, la risoluzione per inadempimento può essere confermata quando il giudice di merito accerti, sulla base delle risultanze istruttorie, la persistente disponibilità di una parte alla stipula e la mancata cooperazione dell'altra alla conclusione del definitivo.
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