Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1574/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di non idoneità attitudinale, emanato dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in data 01.12.2025 e notificato a mani proprie alla ricorrente in pari data, nell’ambito del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 22.04.2025; del decreto di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per quanto concerne l’aliquota di 2.517 posti (successivamente ampliata a 3.117 posti), destinata ai candidati provenienti dalla vita civile, pubblicato in data 19.12.2025, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori del concorso; di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202600487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non idoneità attitudinale adottato dalla Commissione il 1° dicembre 2025 nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché il decreto di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non la includeva tra i vincitori. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. In esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 583 del 28 gennaio 2026, è stata nuovamente sottoposta al colloquio finale da una diversa Commissione il 10 febbraio 2026 ed è stata giudicata idonea. L'Amministrazione aveva quindi disposto in via cautelare interinale la sua ammissione con riserva e in soprannumero al 233° corso di formazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente l'esigenza di consentire alla ricorrente la partecipazione con riserva e in soprannumero al 233° corso di formazione per allievi agenti, già iniziato il 2 febbraio 2026. La misura è stata ritenuta concretamente praticabile perché, in base all'art. 6-ter, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 335/1982, i frequentatori sono dimessi se effettuano un numero complessivo di assenze superiore a 60 giorni e, allo stato, la ricorrente può partecipare senza superare tale limite. L'ordinanza non definisce il merito della legittimità del giudizio originario di non idoneità. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica in forma semplificata mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del provvedimento, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, entro 60 giorni dalla comunicazione, con deposito dell'attestazione di avvenuta pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 20 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare incidentale.

  • art. 6-ter, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 335/1982

    siano dimessi dal corso i frequentatori che facciano rilevare un numero complessivo di assenze non superiore a 60 giorni

    Il limite delle assenze consente di ritenere concretamente possibile l'ammissione della ricorrente al corso già iniziato, senza che allo stato debba essere disposta la sua dimissione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., della notifica in forma semplificata per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della modalità semplificata di integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente la notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, con gli obblighi di mantenimento della pubblicazione e di attestazione previsti dall'ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la partecipazione con riserva a un corso di formazione può essere disposta quando il candidato abbia superato positivamente una rinnovazione della prova eseguita da una diversa commissione e la partecipazione sia concretamente compatibile con le regole di frequenza del corso, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
  • La sopravvenuta valutazione di idoneità ottenuta in esecuzione di una misura cautelare costituisce elemento rilevante per accordare la tutela interinale, ma non determina di per sé la definizione del merito dell'impugnazione contro il precedente giudizio di non idoneità.
  • Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notificazione semplificata per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati.
  • L'ammissione cautelare in soprannumero a un corso di formazione può essere autorizzata se non pregiudica, allo stato, l'organizzazione del corso e consente di preservare l'utilità pratica della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.