Cassazione Civile, Ordinanza n. 07091/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un immobile in Favignana con un cortile lato nord e un terrazzino/solaio di copertura del vano cucina. In primo grado, l'attore aveva ottenuto la condanna della controparte alla demolizione di un ampliamento realizzato occupando il cortile comune, con rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione ventennale del cortile. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il bene provenisse da un comune dante causa e che non vi fosse prova di un possesso esclusivo idoneo a usucapire, poiché la costruzione nel cortile non aveva impedito agli altri comproprietari l'uso della parte residua. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso del terrazzo a livello e le aperture nel muro perimetrale da parte dell'attore, sulla base della destinazione impressa dal padre di famiglia e dei limiti dell'art. 1102 c.c. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che l'attore non avesse provato la rivendica e che l'usucapione fosse stata provata; 2) violazione degli artt. 2697, 2650, comma 2, e 1159 c.c., deducendo una usucapione decennale fondata sulla continuità delle trascrizioni e sul possesso; 3) violazione degli artt. 2697, 115, 232 e 1158 c.c., lamentando la mancata valutazione della non contestazione dei fatti di possesso e della mancata comparizione all'interrogatorio formale; 4) violazione degli artt. 948, 949, 2697, 99 e 115 c.p.c., censurando la ritenuta liceità delle opere e delle aperture sul terrazzino; 5) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento della compatibilità della costruzione con l'uso del cortile ai sensi dell'art. 1102 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il convenuto in rivendica che eccepisce usucapione non attenua automaticamente l'onere probatorio del rivendicante; l'attenuazione opera solo se vi sia riconoscimento o mancata contestazione dell'appartenenza originaria del bene, circostanza presente nel caso perché non contestata la provenienza da un comune dante causa. Ha poi confermato che, in tema di comunione, l'usucapione della quota altrui richiede un possesso esclusivo, inconciliabile con l'uso altrui, non essendo sufficiente la mera costruzione o l'inerzia degli altri partecipanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la usucapione decennale era questione nuova, non trattata nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato inammissibile perché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione. Il quarto motivo è stato inammissibile poiché la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto circa la duplice funzione del terrazzo e la conseguente liceità delle aperture ex artt. 1102 e 1112 c.c. Il quinto motivo è stato rigettato, poiché la Corte d'appello, respingendo il gravame, aveva implicitamente disatteso anche la domanda subordinata di compatibilità dell'opera con l'uso comune. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata partecipazione dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato quale fondamento dell'azione di rivendicazione e del relativo onere probatorio del proprietario che agisce in giudizio
art. 949 c.c.
richiamato in relazione alla domanda negatoria e alle censure sulle opere eseguite sul bene comune
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte afferma che l'onere del rivendicante si attenua solo in presenza di specifiche circostanze di non contestazione dell'appartenenza originaria del bene
art. 1158 c.c.
richiamato in tema di usucapione, la cui prova richiede un possesso utile e continuato per il tempo prescritto
art. 1159 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la prospettata usucapione decennale, ritenuta però questione nuova e non esaminabile in cassazione
art. 2650, comma 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla continuità delle trascrizioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta non contestazione dei fatti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il merito
art. 232 c.p.c.
richiamato per la mancata comparizione all'interrogatorio formale, profilo ritenuto non idoneo a superare l'accertamento di merito
art. 99 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di domanda e limiti del giudizio, senza accoglimento della censura
art. 1102 c.c.
richiamato come parametro per valutare la legittimità dell'uso della cosa comune e delle opere realizzate sul cortile comune
art. 1112 c.c.
richiamato con riferimento ai limiti alle modifiche che incidono sulla cosa comune e sulla sua destinazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'appello implicasse il rigetto anche della domanda subordinata
art. 161 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in relazione al vizio di pronuncia, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 360 c.p.c.
richiamato in ciascun motivo come norma sul perimetro del sindacato di legittimità
Massime di principio
- In azione di rivendicazione, la deduzione dell'usucapione da parte del convenuto non attenua automaticamente l'onere probatorio dell'attore; l'attenuazione opera solo se il convenuto riconosca o non contesti l'appartenenza originaria del bene all'attore o ai suoi danti causa.
- Il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri partecipanti deve dimostrare un possesso esclusivo, inequivocamente incompatibile con il godimento altrui; non basta la mera realizzazione di opere sul bene comune né il fatto che gli altri comunisti non abbiano esercitato in concreto l'uso del bene.
- La prova dell'usucapione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici.
- La prospettazione in cassazione di una diversa forma di usucapione o di un diverso percorso probatorio, se non trattata nei gradi di merito, integra questione nuova ed è inammissibile.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto dell'appello comporti logicamente il rigetto anche della domanda subordinata incompatibile con l'esito del gravame.
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