Cassazione Penale, Sentenza n. 9044/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di tre libri a lui destinati (due numeri de "La Gazzetta dello Sport" contenenti monografie su Cosa Nostra e Totò Riina, e "A colloquio con Gaspare Spatuzza"). La Direzione del carcere aveva disposto il trattenimento ritenendo che i testi potessero fornire informazioni utili a Graviano per impartire disposizioni o elaborare strategie nel contesto mafioso. Graviano lamentava che i libri erano stati acquistati all'interno dell'istituto con le procedure autorizzate, che il Magistrato di sorveglianza aveva autorizzato l'inoltro e che il provvedimento non motivava con specificità e concretezza il pericolo derivante dall'uso dei volumi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. La Cassazione ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che legittimano misure amministrative sul canale di acquisizione delle pubblicazioni per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, ma ha censurato l'assenza, nel provvedimento impugnato, di specifiche e concrete ragioni che dimostrassero un pericolo concreto derivante dall'utilizzo di quei libri da parte del ricorrente: il provvedimento si è limitato a considerazioni generiche e apodittiche. Conseguentemente è stato disposto il rinvio per nuovo esame, con l'invito a motivare in modo puntuale l'eventuale rischio per l'ordine e la sicurezza.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-quater, lett. a) e c))
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c.
Riconosciuta la legittimità di misure restrittive relative all'accesso/trasmissione di pubblicazioni per detenuti in regime 41-bis, purché bilanciate con i diritti costituzionali; la Corte Costituzionale (sent. n.122/2017) ha ritenuto costituzionalmente compatibile che l'amministrazione regoli le modalità di acquisizione delle pubblicazioni per prevenire comunicazioni occulte.
art. 18-ter Ord. pen.
art. 18-ter, comma 5; art. 18, sesto comma; art. 18-ter, comma 1, lett. a
Prevede le forme nelle quali l'autorità giudiziaria può adottare misure limitative e disciplina l'acquisizione di pubblicazioni: le misure amministrative devono attuare e non eccedere le previsioni di legge; eventuali restrizioni devono essere giustificate da specifiche esigenze di sicurezza.
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 8845/16-11-2011 e 2/10/2017
Circolare DAP n. 8845 del 16/11/2011 e circolare del 2/10/2017
Stabilisce che stampa, giornali e libri per detenuti 41-bis debbano essere acquisiti solo tramite canali interni (impresa di mantenimento o delegati della Direzione), vietando ingressi dall'esterno, per evitare veicolazione di comunicazioni occulte; tali atti amministrativi sono legittimi ma non possono sostituirsi a motivazioni specifiche nei singoli casi.
Costituzione (artt. 21, 33, 34)
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto allo studio/istruzione del detenuto; tali diritti possono subire limitazioni giustificate dall'esigenza di sicurezza, ma le limitazioni devono essere proporzionate e specificamente motivate.
Sentenza Corte Costituzionale n.122/2017
Sent. Corte Cost. n.122 del 2017
Dichiara non fondate le questioni di legittimità sull'art.41-bis comma 2-quater nei limiti indicati: l'amministrazione può disciplinare le modalità di acquisizione delle pubblicazioni per i 41-bis per prevenire comunicazioni illecite, senza configurare censura sul contenuto.
Giurisprudenza di merito (Sez.1, n.6889 del 17/02/2015)
Sez. 1, n. 6889 del 17/02/2015
La normativa regolamentare non può divenire strumento di negazione di fatto del diritto del detenuto; le misure amministrative devono essere proporzionate e non eccedere lo scopo del regime speciale.
Massime di principio
- L'amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità di acquisizione di libri e riviste per i detenuti in regime 41-bis per prevenire comunicazioni occulte, ma non può esercitare una censura sul contenuto delle pubblicazioni.
- Il semplice acquisto/ingresso di libri tramite i canali autorizzati dell'istituto non costituisce di per sé prova sufficiente del pericolo: la restrizione o il trattenimento devono essere motivati con specifiche e concrete ragioni di rischio.
- I provvedimenti che limitano l'accesso a pubblicazioni devono contenere una motivazione puntuale e circostanziata che colleghi il materiale sequestrato a un concreto pericolo per l'ordine, la sicurezza interna o la possibilità di comunicazioni illecite.
- Le circolari amministrative (es. DAP) sono legittime come misure generali di prevenzione ma non esonerano l'autorità che adotta il singolo provvedimento dall'obbligo di motivazione caso per caso.
- In caso di motivazione generica o apodittica il giudice di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame, chiedendo una valutazione ponderata del bilanciamento tra sicurezza e diritti costituzionali del detenuto.
- L'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza o la corretta acquisizione tramite canali interni costituiscono elementi rilevanti che devono essere considerati dall'autorità che dispone il trattenimento, ma non rendono impossibile per l'amministrazione proporre elementi concreti di rischio ove esistenti.
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