Sentenza del 27/05/2015 n. 10901 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2000, emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, contestando sia vizi della notificazione, tra cui l'omessa indicazione del luogo, del consegnatario, del notificatore e delle firme, sia la tardività della notifica ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella anche perché non era stata comunicata alla contribuente l'esito della liquidazione e perché la relata non indicava il soggetto consegnante e quello ricevente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, che la questione della mancata comunicazione fosse stata proposta tardivamente solo in appello e, dall'altro, che i vizi della relata determinassero l'invalidità della notificazione. La società ha sostenuto invece che tali vizi comportassero l'inesistenza della notifica e non fossero sanabili
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che la Commissione Tributaria Regionale non poteva fondare la decisione sulla mancata comunicazione dell'esito del controllo, perché tale motivo non era stato proposto nel ricorso introduttivo: il processo tributario è un giudizio a carattere chiuso e non consente l'introduzione di nuovi motivi in appello. Quanto ai vizi della notificazione, la Corte ha affermato che la notifica, anche se nulla o inesistente, non rileva quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, come avviene se il destinatario lo impugna tempestivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e comunicazione dell'esito della liquidazione
La Corte non ha deciso nel merito se la mancata comunicazione dell'esito del controllo determinasse la nullità della cartella, perché la relativa questione era stata introdotta per la prima volta in appello ed era quindi inammissibile
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel processo tributario non possono essere proposti in appello nuovi motivi di ricorso non dedotti davanti al giudice di primo grado
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La società aveva contestato la tardività della notificazione della cartella, ma la Corte di cassazione non ha definito tale questione, rimettendola al giudice del rinvio
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; la violazione delle formalità non comporta automaticamente l'invalidità definitiva se la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo
Codice di procedura civile, art. 156
I vizi formali dell'atto processuale non determinano la nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; il principio è stato applicato anche ai vizi della notificazione tributaria
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La notificazione dell'atto tributario costituisce una condizione di efficacia o operatività dell'atto, non un elemento costitutivo dell'atto stesso
Massime di principio
- Nel processo tributario le contestazioni devono essere formulate già nel ricorso introduttivo: non è normalmente possibile aggiungere in appello nuovi motivi autonomi di impugnazione
- La notificazione dell'atto tributario non è, di regola, un elemento costitutivo dell'atto, ma una condizione della sua efficacia
- Anche una notificazione affetta da vizi rilevanti può essere sanata quando il destinatario dimostra di aver ricevuto conoscenza dell'atto e lo impugna tempestivamente, perché in tal modo la notifica ha raggiunto il proprio scopo
- La contestazione della nullità o inesistenza della notifica deve essere distinta dall'eventuale eccezione di decadenza dell'amministrazione: se si sostiene che la notifica non abbia prodotto effetti entro il termine, occorre dedurre espressamente anche la decadenza dal potere impositivo
- Il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata, compresi gli eventuali termini di notifica e gli altri motivi originariamente dedotti
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