Cassazione Civile, Ordinanza n. 22655/2024 del 09/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria su alcuni immobili, disposta a garanzia di un debito iscritto a ruolo e riferito a una cartella di pagamento non impugnata. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la corretta notifica della cartella e valorizzando anche la circostanza che il debito fosse in realtà riferibile al marito della ricorrente, poi deceduto, rispetto al quale ella aveva rinunciato all'eredità. L'agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione di norme sulla prova e sulla riscossione, per omessa o erronea valutazione della documentazione prodotta, in particolare estratto di ruolo e avviso di ricevimento, e per avere il giudice fondato la decisione su circostanze dedotte e non provate dalla contribuente; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza della contribuente dall'impugnazione, assumendo che la cartella sottostante fosse stata correttamente notificata; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La contribuente aveva depositato un controricorso tardivo, ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della contribuente e, nel merito, ha rigettato il ricorso dell'agente della riscossione. Sul primo motivo ha rilevato che le censure erano, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in cassazione, e che la doglianza motivazionale era inammissibile anche perché meramente assertiva; ha inoltre osservato che non ricorrevano i presupposti per denunciare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo state dimostrate differenti ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura incongruente rispetto all'oggetto del giudizio, poiché l'atto impugnato non era la cartella in sé, ma la comunicazione di iscrizione ipotecaria, rispetto alla quale il ricorso introduttivo era tempestivo. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, osservando da un lato la mancanza di interesse a dolersi dell'omessa pronuncia su un'eccezione che era stata sollevata proprio dall'agente della riscossione, dall'altro che la questione era comunque infondata, essendo contestata sin dall'origine anche la validità della notifica della cartella, attività di competenza dell'agente della riscossione e fonte della sua legittimazione passiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardiva costituzione della controparte.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
termine perentorio di 20 giorni
Il controricorso deve essere depositato nel termine perentorio previsto dalla norma; il deposito oltre tale termine comporta inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3, 4 e 5; comma 3
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio; il vizio motivazionale ex n. 5 è inammissibile quando non siano diverse le rationes decidendi di primo e secondo grado, e le censure devono rispettare i limiti di deducibilità del vizio denunciato.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta e rilevante ai fini del decidere.
art. 101 c.p.c.
La doglianza relativa al contraddittorio è stata ritenuta inammissibile poiché priva di decisività e di interesse, oltre che infondata nel merito.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Il termine decadenziale per impugnare non era spirato, poiché l'atto effettivamente impugnato era la comunicazione di iscrizione ipotecaria e non la cartella di pagamento.
artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602/1973
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della validità della documentazione e della procedura di riscossione, ma senza accoglimento della censura.
art. 5, comma 5, D.L. n. 669/1996
Norma richiamata nel motivo sulla validità della documentazione prodotta, ma non ritenuta idonea a sovvertire la decisione di merito.
art. 1 D.M. n. 321/1999
Norma richiamata nel primo motivo in tema di documentazione della riscossione, senza accoglimento della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti connessi al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non si dimostri che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse, o quando la censura si risolva in una critica meramente assertiva alla motivazione.
- L'eccezione di decadenza dall'impugnazione va misurata sull'atto effettivamente impugnato: se il giudizio ha ad oggetto una comunicazione di iscrizione ipotecaria e non la cartella di pagamento, non è decisivo invocare la tardività rispetto alla cartella.
- L'agente della riscossione è legittimato passivamente nelle controversie che investono la notificazione della cartella e gli atti esecutivi o cautelari ad essa consequenziali, poiché tali attività rientrano nelle sue attribuzioni.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la parte non ha concreto interesse a far valere la questione o se la questione stessa risulta infondata in radice.
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