Cassazione Penale, Sentenza n. 47733/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rideterminato la pena da scontare sottraendo sette mesi e 26 giorni ritenuti "pre-sofferti" e per liberazione anticipata. Il Procuratore ha denunciato la violazione di legge sostenendo che il periodo di sette mesi (dal 12 maggio all'11 dicembre 2012) risultava già computato nel precedente cumulo disposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma in data 25 marzo 2013, quindi la detrazione operata dal giudice dell'esecuzione sarebbe indebita.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Il motivo è l'omessa considerazione, nella motivazione del giudice dell'esecuzione, del provvedimento del 25 marzo 2013 che risultava decisivo per il computo del periodo di carcerazione del 2012. Tale omissione determina una manifesta illogicità della motivazione. Si rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio: il giudice di merito non è vincolato nel merito, ma dovrà acquisire e valutare quel provvedimento e colmare la carenza motivazionale.
Norme richiamate
Dovere del giudice dell'esecuzione di acquisire e conoscere il rapporto esecutivo completo
Il giudice dell'esecuzione, quando deve determinare la pena residua su istanza del condannato o del PM, deve conoscere l'intero rapporto esecutivo e i precedenti provvedimenti esecutivi; l'omissione di provvedimenti decisivi determina manifesta illogicità della motivazione e legittima l'annullamento.
Principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
La decisione deve confrontarsi e motivare in relazione ai documenti e provvedimenti rilevanti; la mancata valutazione di un atto esecutivo decisivo integra vizio motivazionale che giustifica l'annullamento con rinvio.
Potestà della Corte di cassazione di annullare con rinvio
La Corte di legittimità può annullare l'atto impugnato e rinviare per nuovo giudizio quando riscontra vizi di motivazione o istruttori che incidono sulla corretta determinazione della pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire e valutare l'intero rapporto esecutivo, inclusi precedenti provvedimenti di cumulo o determinazione delle pene, prima di rideterminare la pena da espiare.
- Se esiste un precedente provvedimento esecutivo che ha già computato un periodo di carcerazione, tale provvedimento va considerato esplicitamente nella motivazione: la sua omissione può comportare annullamento per manifesta illogicità.
- Il ricorso del pubblico ministero può essere accolto limitatamente agli aspetti di computo della pena se emerge doppio conteggio o omissione di atti decisivi; la Cassazione può annullare con rinvio senza imporre una decisione di merito vincolante.
- In procedimenti di esecuzione penale è importante che le parti producano tempestivamente tutti i provvedimenti esecutivi rilevanti; il giudice, se decide su istanza di rideterminazione della pena, ha il dovere di istruirsi su tali atti.
- In sede di rinvio il giudice non è vincolato sul risultato sostanziale, ma deve colmare le lacune motivazionali segnalate dalla Corte e valutare correttamente la rilevanza dei precedenti atti esecutivi.
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