Cassazione Civile, Ordinanza n. 20687/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a presupposte cartelle di pagamento. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto maturata la prescrizione del credito e aveva considerato quale primo atto interruttivo valido la comunicazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, ritenendo però nulla una precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per vizi di notifica, in particolare per mancata prova dell’invio della CAD e per l’indicazione di una residenza del destinatario diversa da quella risultante da altro atto. Le Agenzie ricorrenti hanno dedotto in cassazione violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la notifica del preavviso del 4 agosto 2015 non era mai stata contestata dal contribuente e che, comunque, si sarebbe formato giudicato interno sulla relativa questione. In via incidentale, il contribuente ha censurato la compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello, lamentando che fosse motivata in modo apodittico con il richiamo a supposti recenti mutamenti giurisprudenziali in tema di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale delle Agenzie, ritenendo infondati i motivi fondati sulla non contestazione e sul giudicato interno: la questione della validità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria era stata comunque devoluta al giudice di merito attraverso le difese del contribuente, e il giudicato interno non si forma su singoli elementi isolati della fattispecie estintiva, ma sulla statuizione complessiva. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente limitatamente al capo sulle spese del secondo grado, ritenendo illegittima la compensazione disposta dalla CTR in assenza di gravi ed eccezionali ragioni effettive e logicamente pertinenti, poiché il richiamo a recenti mutamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione era manifestamente erroneo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto delle spese e la causa è stata decisa nel merito con condanna delle Agenzie al pagamento delle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non opera quando, nel complesso delle difese, la parte abbia comunque contestato i fatti rilevanti o abbia sollevato eccezioni incompatibili con l’assunto della controparte.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno si forma sulla statuizione decisoria nella sua interezza (fatto, norma ed effetto) e non sui singoli passaggi argomentativi o su elementi isolati della fattispecie.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
Richiamato come norma la cui violazione era stata dedotta dal contribuente in relazione all’omessa notifica dell’avviso previsto dalla disciplina della riscossione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L’agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva prima dell’iscrizione ipotecaria; la validità della notificazione di tale preavviso è decisiva ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, che non possono essere illogiche o manifestamente errate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è proposto da amministrazioni dello Stato esenti per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo atomistico quando la parte resistente abbia complessivamente contestato la validità degli atti di riscossione e dei relativi avvisi, oppure abbia dedotto vizi incompatibili con l’asserita acquiescenza al fatto storico.
- Il giudicato interno riguarda la statuizione decisoria nella sua unità logico-giuridica e non si frammenta sui singoli elementi della fattispecie; l’impugnazione di una componente della decisione riapre la cognizione sull’intera questione che quella statuizione identifica.
- Nel contenzioso sulla prescrizione, la verifica della decorrenza e degli atti interruttivi resta devoluta al giudice di merito se la questione è stata ritualmente riproposta nei gradi di merito, anche mediante contestazione della validità della notifica dell’atto asseritamente interruttivo.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva, specifica e logicamente coerente, fondata su gravi ed eccezionali ragioni; un richiamo generico o manifestamente inconferente alla giurisprudenza non è sufficiente.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente il merito della sentenza di primo grado, la modifica del capo sulle spese richiede uno specifico motivo di impugnazione; in difetto, il capo può essere inciso solo nei limiti devoluti dal ricorso incidentale.
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