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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07864/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non consente di ricavare dal testo il reato specificamente contestato, ma solo che erano dedotte censure sulla qualificazione del fatto, sugli elementi costitutivi del reato e sul trattamento circostanziale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo, in sostanza, violazioni di legge sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto, oltre a vizi motivazionali per la mancata esclusione dell'aggravante contestata e per il mancato riconoscimento di un'attenuante comune. La Corte di cassazione ha però rilevato che tutti i motivi erano generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la genericità o indeterminatezza delle censure, anche quando solo apparenti per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il requisito della specificità dei motivi di ricorso per cassazione non è soddisfatto da censure generiche o meramente assertive, prive di un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità può essere apprezzata sia in senso intrinseco, per genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto, sia in senso estrinseco, quando l'impugnazione non si correla alla complessità della motivazione della sentenza gravata.
  • Quando il giudice di merito ha esposto in modo compiuto le ragioni del proprio convincimento e tali ragioni non sono specificamente confutate, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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