Sentenza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento a) dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 27.01.2021 recante l’irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; b) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all'annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione, chiedendone l'annullamento, la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera e la restituzione degli emolumenti non percepiti. Il procedimento disciplinare traeva origine da un procedimento penale relativo ai reati di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, favoreggiamento della prostituzione e concussione. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 1392, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, per asserito superamento del termine di 270 giorni decorrente dalla conoscenza della sentenza penale irrevocabile: secondo il ricorrente sarebbero trascorsi 352 giorni tra la conoscenza della sentenza della Corte di cassazione e l'adozione del provvedimento disciplinare. Il secondo motivo deduceva che il procedimento disciplinare fosse stato avviato prima della formazione del giudicato penale, poiché la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio ai sensi dell'art. 623 c.p.p. Il terzo motivo lamentava la violazione del principio di proporzionalità, assumendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la concreta gravità dei fatti e le circostanze aggravanti e attenuanti. Il Ministero ha sostenuto che il termine applicabile fosse di 352 giorni, risultante dalla somma dei 270 giorni ordinari e degli 82 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, e che il termine decorresse dal 15 gennaio 2020, data di acquisizione integrale della sentenza irrevocabile. Ha inoltre dedotto che l'annullamento con rinvio riguardasse esclusivamente la rideterminazione della pena, lasciando definitivi l'accertamento del reato e la responsabilità, e che la sanzione fosse proporzionata alla gravità dei comportamenti, alla lesione del prestigio dell'Arma e al risalto mediatico della vicenda.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto rispettato il termine previsto dall'art. 1392, comma 3, del codice dell'ordinamento militare: il termine di 270 giorni doveva essere aumentato di 82 giorni per le sospensioni previste dagli artt. 103 del d.l. n. 18/2020 e 37 del d.l. n. 23/2020, per un totale di 352 giorni, decorrenti dal 15 gennaio 2020, data di acquisizione integrale della sentenza penale irrevocabile. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena non avesse rimesso in discussione l'accertamento della commissione dei reati e della responsabilità dell'imputato. L'Amministrazione poteva inoltre svolgere autonomamente le proprie attività istruttorie in ragione dell'autonomia dell'ordinamento disciplinare rispetto a quello penale. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, valorizzando la particolare gravità dei reati e dei comportamenti contestati: omessa denuncia di notizie di reato, favoreggiamento sistematico della prostituzione, frequentazione dei locali in uniforme e con autovettura di servizio, rapporti con gli appartenenti al sodalizio criminale, fruizione gratuita di consumazioni e prestazioni sessuali, acquisizione gratuita di bottiglie di champagne mediante abuso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e violazione di un ordine di servizio. Tali condotte sono state ritenute incompatibili con lo status di carabiniere, lesive dei doveri di moralità e rettitudine, del giuramento prestato e del prestigio dell'Amministrazione, oltre che idonee a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 1392, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
"Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione"
Il termine di conclusione del procedimento disciplinare di stato è stato ritenuto rispettato considerando 270 giorni ordinari, incrementati di 82 giorni di sospensione per l'emergenza sanitaria, con decorrenza dalla data di acquisizione integrale della sentenza penale irrevocabile.
art. 103 d.l. n. 18/2020
Applicato insieme all'art. 37 del d.l. n. 23/2020 per computare 82 giorni di sospensione dei termini durante l'emergenza sanitaria.
art. 37 d.l. n. 23/2020
Applicato insieme all'art. 103 del d.l. n. 18/2020 per determinare la sospensione emergenziale dei termini del procedimento disciplinare.
art. 623 c.p.p.
Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione non è stato ritenuto incompatibile con l'avvio e la prosecuzione del procedimento disciplinare, poiché il rinvio riguardava soltanto la rideterminazione della pena e non l'accertamento del reato e della responsabilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale, il dies a quo coincide con la data in cui l'Amministrazione acquisisce integralmente la sentenza penale irrevocabile; al termine ordinario si aggiungono le sospensioni temporali previste dalla normativa emergenziale applicabile.
- L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla rideterminazione della pena non impedisce all'Amministrazione di instaurare o concludere il procedimento disciplinare quando restano definitivamente accertati la commissione del reato e la responsabilità dell'imputato.
- L'autonomia dell'ordinamento disciplinare rispetto a quello penale consente all'Amministrazione di svolgere proprie attività istruttorie e di valutare la condotta del dipendente secondo i parametri propri della responsabilità disciplinare, anche in presenza di un procedimento penale definito con annullamento con rinvio circoscritto alla pena.
- La sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione è proporzionata quando la condotta del militare, valutata nel suo complesso, evidenzia gravissime carenze morali e di carattere, è incompatibile con i doveri di moralità, rettitudine e lealtà propri dello status militare, lede il prestigio dell'Amministrazione e compromette irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
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