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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha attribuito una nuova rendita catastale e riclassificato l'unità immobiliare da categoria E (particolare, E/1) a categoria D (speciale, D/8). La ricorrente sosteneva che gli immobili fossero componenti funzionalmente integrate del terminal portuale e quindi ascrivibili alla categoria E/1 sulla base della normativa (in particolare la Legge di bilancio 2018) e della loro strumentalità alle attività portuali; l'Agenzia contestava l'esistenza di autonomia funzionale e reddituale dell'immobile e riteneva che venisse svolta attività commerciale/industriale autonoma non rientrante nei servizi portuali, richiamando normativa catastale e giurisprudenza favorevole all'Amministrazione.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso l'interpretazione dell'Agenzia secondo cui gli immobili in contestazione sono destinati ad attività diverse dal servizio strettamente portuale (attività industriali/commerciali) e quindi correttamente classificati nella categoria D come magazzini. Ha altresì ritenuto non sufficientemente motivata la richiesta di disapplicazione della sanzione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

    Legge 27 dicembre 2017, n. 205

    La ricorrente invoca la norma per sostenere che le aree e i depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali debbano essere censiti in categoria E/1 anche se concessi a privati; la Commissione e l'Agenzia ritengono che le modifiche richiamate non chiariscano retroattivamente la classificazione per tutti i casi e abbiano efficacia normativa differita per taluni adempimenti (applicazione pratica riferita agli aggiornamenti DOCFA dal 1.1.2019 con effetti 2020).

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 244 (interpretazione autentica)

    L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Richiamata per affermare che la determinazione della rendita catastale deve considerare gli elementi che conferiscono autonomia funzionale e reddituale all'unità immobiliare; la norma rinvia anche alla circolare dell'Agenzia del Territorio n.6/2012.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento catastale)

    D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Il procedimento di aggiornamento e le regole di classamento sono da ricondurre al regolamento catastale; la Commissione valuta il classamento secondo i criteri ivi previsti (caratteristiche di destinazione e autonomia funzionale).

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 (dichiarazioni sostitutive)

    DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47

    Citato relativamente alla possibilità (prevista dalla normativa) di rendere dichiarazioni sostitutive per attestare la stretta funzionalità dei depositi alle attività portuali, clausola che l'Agenzia segnala come condizione per l'applicazione di talune disposizioni a decorrere dal 1.1.2019.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Circolare n. 6 del 30/11/2012

    Richiamata quale riferimento interpretativo operativo per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale/particolare, in combinato disposto con l'interpretazione autentica della L.190/2014.

  • Sentenza Cass. n. 15863/2005

    Cassazione, sentenza n. 15863/2005

    Cita il superamento del criterio meramente localizzativo: la sola ubicazione in area portuale non è sufficiente per classificare un immobile in categoria E in assenza di gestione unitaria o di effettiva funzione portuale.

  • Ordinanza Cass. n. 7392/2018

    Riferimento giurisprudenziale menzionato dall'Agenzia per supportare l'interpretazione restrittiva della categoria E rispetto agli immobili non utilizzati effettivamente al servizio delle attività portuali.

  • Sentenze Cassazione nn. 6848, 10674, 13368, 27115 del 2019

    Cassazione, nn. 6848, 10674, 13368, 27115/2019

    Citate dalla Commissione come giurisprudenza recente che conferma orientamenti favorevoli all'Amministrazione nel senso di non estendere la categoria E ad immobili con funzione autonoma e commerciale.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale di immobili portuali dipende primariamente dalla loro effettiva funzionalità: se l'immobile è strettamente funzionale alle operazioni portuali (sbarco, imbarco, deposito strettamente connesso) è ricompreso in categoria E; se svolge attività autonoma di natura commerciale o industriale va in categorie D o altre.
  • La mera ubicazione in area portuale non è sufficiente per il riconoscimento della categoria E: è necessario provare l'integrazione funzionale e l'assenza di autonomia reddituale/operativa rispetto alla stazione portuale.
  • Le modifiche normative (es. Legge di bilancio 2018) possono prevedere adempimenti o efficacia differita; non sempre autorizzano l'applicazione immediata di nuovi criteri di classamento prima delle date operative previste dalla legge o da regolamenti attuativi.
  • Il soggetto che invoca la classificazione in E ha l'onere di fornire documentazione probatoria chiara e specifica (contratti di concessione, dichiarazioni ai sensi dell'art.47 DPR 445, planimetrie, atti DOCFA, evidenze sull'uso effettivo) per dimostrare la strumentalità esclusiva o prevalente all'attività portuale.
  • La Commissione e la giurisprudenza recente tendono a valorizzare la nozione di autonomia funzionale e reddituale: se l'immobile è adatto e utilizzato per attività privatistiche non ricade automaticamente nella categoria E anche se dentro il perimetro portuale.
  • In controversie simili valutare tempestivamente la presentazione/validità della denuncia DOCFA, la titolarità catastale al momento dell'accertamento e l'eventuale possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa per attestare la funzionalità portuale.

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