Cassazione Penale, Sentenza n. 24394/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione dell'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, sostenendo che il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore non conteneva l'esplicito ordine di "fare rientro nel luogo di residenza". Tale intimazione, secondo il ricorrente, è elemento imprescindibile e inscindibile insieme al divieto di rientro nel comune oggetto dell'allontanamento, ed la sua omissione rende illegittimo il provvedimento amministrativo e, quindi, insussistente il presupposto del reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Ha stabilito che il foglio di via obbligatorio del Questore era carente perché non conteneva la contestuale intimazione di rimpatrio nel luogo di residenza, elemento essenziale ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 159/2011. Tale mancata indicazione determina la nullità strutturale del provvedimento amministrativo e la conseguente insussistenza del presupposto della fattispecie penale prevista dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, con conseguente annullamento della condanna senza rinvio.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 2
«qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate»
La legittima emissione del foglio di via obbligatorio richiede congiuntamente l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza e l'esplicito ordine di rimpatrio nel luogo di residenza; entrambi gli elementi sono presupposti essenziali del provvedimento e della fattispecie penale collegata.
D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 3
La contravvenzione consiste nell'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 2; se il provvedimento amministrativo manca di elementi essenziali (es. ordine di rimpatrio), il presupposto materiale del reato manca e non può sussistere la responsabilità penale.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-septies
L'assenza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo può determinare la nullità strutturale dell'atto ai sensi della disciplina sul procedimento amministrativo.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
I vizi del provvedimento amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) rientrano nell'ambito di sindacato del giudice penale quando il provvedimento è presupposto del reato; il giudice può quindi accertare la legittimità dell'atto amministrativo.
Costituzione, art. 16
La misura incidendo sulla libertà di circolazione e soggiorno richiede una più attenta verifica giudiziale dei suoi presupposti e contenuti, per tutelare diritti costituzionalmente garantiti.
Corte Costituzionale, sentenza n. 68 del 1964
La giurisprudenza costituzionale ha affermato che il foglio di via deve prevedere l'obbligo di rientro nel comune di residenza, poiché senza indicazione di destinazione il provvedimento assumerebbe la forma di un bando anziché di un ordine di trasferimento volto al controllo della persona.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se contiene entrambe le intimazioni: l'ordine di fare immediato rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel comune dal quale si è allontanati; l'assenza di una delle due rende il provvedimento nullo.
- La sussistenza del reato previsto dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 presuppone un provvedimento amministrativo validamente formato; in mancanza di ciò il giudice penale deve disapplicare l'atto e non può affermare la responsabilità penale.
- Il sindacato del giudice penale sulla legittimità del provvedimento amministrativo è pieno quando l'atto costituisce presupposto del reato; il controllo riguarda competenza, violazione di legge, eccesso di potere e vizi che comportino nullità.
- La misura del foglio di via ha finalità preventiva, non punitiva: deve indicare una destinazione (residenza) per consentire un efficace controllo di pubblica sicurezza e favorire il reinserimento in un contesto meno pericoloso.
- La misura non è applicabile a chi sia privo di effettiva residenza o abituale dimora nel territorio nazionale, poiché manca la condizione logica necessaria per ordinare il rimpatrio e il controllo conseguente.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe verificare la presenza formale e sostanziale di tutte le prescrizioni nel provvedimento amministrativo; l'omissione rilevante costituisce motivo autonomo di impugnazione e può determinare annullamento della condanna penale.
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