Cassazione Penale, Ordinanza n. 08913/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché formulato in modo generico rispetto a una sentenza di merito già motivata in modo adeguato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo in un unico motivo la nullità della decisione per asserita inosservanza dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il motivo era del tutto generico: non erano indicati gli elementi concreti posti a fondamento della censura e, nonostante la motivazione del provvedimento impugnato fosse ritenuta adeguata e congrua, il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di comprendere quali specifici profili di errore venissero denunciati. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente come parametro di censura; la Corte non ravvisa una specifica violazione perché il motivo non indica in modo concreto quali omissioni decisorie siano imputate alla sentenza impugnata.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità e di indicazione degli elementi posti a fondamento della censura comporta l'inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte conclude con dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nel senso minimo richiesto dall'art. 581 c.p.p.: il ricorrente deve indicare puntualmente quali parti della decisione siano censurate e su quali elementi si fondi la doglianza.
- La deduzione di una nullità per violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se formulata in termini assertivi o apodittici: occorre spiegare quali evidenze imponevano l'immediato proscioglimento e perché la motivazione della sentenza sarebbe viziata.
- Quando la decisione impugnata presenta una motivazione ritenuta adeguata e congrua, una censura generica non consente alla Corte di cassazione di esercitare il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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