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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39137/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dalla terza interessata per ottenere la revoca, pro quota, della confisca di prevenzione disposta nei confronti del coniuge Domenico Torcasio riguardo alla quota di un fabbricato in Lamezia Terme. La ricorrente denunciava: errata qualificazione della stessa come non "terzo interessato" (cioè parte del procedimento di confisca), vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla buona fede del terzo, alla mancata considerazione della presunta lecita provenienza delle somme (risarcimento per ingiusta detenzione) e alla possibilità di proporre incidente di esecuzione anche quando l'intestazione risulti a un coniuge in comunione legale; deduceva, inoltre, che la questione della provenienza lecita era già stata accertata in altri giudizi e che la confisca totale ledeva i suoi diritti di proprietà.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per reiterazione di domande già proposte e per mancanza di novità: la questione sulla provenienza dei fondi era stata più volte esaminata nei precedenti gradi (con esiti sfavorevoli o già definiti), la ricorrente aveva partecipato ai procedimenti precedenti e non ha portato elementi nuovi tali da superare la preclusione processuale. È stata rilevata la regola della preclusione (divieto del bis in idem/processuale ex art. 666, comma 2 c.p.p.) e si è ritenuto che la medesima questione fosse stata già decisa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)

    Richiamati dalla ricorrente per le regole sulla responsabilità patrimoniale e sugli istituti connessi alla confisca; la Corte non ha ritenuto che tali richiamo autorizzasse la riproposizione di istanze già definitivamente valutate senza nuovi elementi.

  • codice di procedura penale

    "art. 630, art. 666, comma 2; art. 616; art. 625-bis"

    Art. 666, comma 2: principio di inammissibilità per riproposizione di istanze fondate sui medesimi elementi (preclusione). Art. 616: condanna alle spese per ricorso inammissibile. Art. 630 e 625-bis menzionati in relazione ai ricorsi straordinari e alle istanze di revoca; la Corte ha ritenuto che i rimedi già esperiti e decisi impediscano la nuova istanza senza novità.

  • d.P.R. n. 380/2001

    Citato rispetto all'accertamento della violazione urbanistica e alla pronuncia che aveva in parte già valutato la lecita provenienza dei mezzi impiegati per l'immobile; la Corte territoriale aveva comunque ritenuto insufficiente la prova fornita per dimostrare specificamente l'impiego delle somme per i lavori.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Protocollo n. 1, art. 1)

    Richiamata dalla difesa con riferimento ai principi di proporzionalità e di tutela della proprietà dei terzi; la Corte di legittimità ha tuttavia deciso l'inammissibilità procedurale senza entrare nel merito di un 'bilanciamento' CEDU, per assenza di novità nel tema già giudicato.

Massime di principio

  • Un terzo che contesti una confisca di prevenzione deve proporre elementi realmente "nuovi" rispetto a quanto già valutato nel giudizio di prevenzione: il nuovo elemento deve essere sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio o comunque non poteva essere dedotto precedentemente.
  • La presentazione di istanze o ricorsi precedenti inerenti la stessa questione può essere valutata come partecipazione al procedimento originario: ciò può impedire di qualificarsi come "terzo estraneo" se la questione è già stata trattata.
  • Il giudice dell'esecuzione applica la regola di inammissibilità per mera riproposizione (art. 666, comma 2 c.p.p.) per evitare abusi dilatori; quindi, prima di proporre un nuovo incidente di esecuzione è essenziale verificare la reale novità probatoria.
  • Per dimostrare la lecita provenienza di somme impiegate per acquisti immobiliari sono richieste prove concrete e specifiche (flussi finanziari, fatture, documentazione che colleghi direttamente i mezzi leciti alle spese sostenute): allegazioni generiche o consulenze non documentate sono spesso ritenute insufficienti.
  • La semplice relazione familiare (es. essere coniuge) e la sproporzione patrimoniale non sono di per sé idonee a costituire prova della titolarità effettiva o della disponibilità dei beni da parte del soggetto sottoposto a misure; tuttavia, la Corte EDU impone che le procedure interne offrano adeguata opportunità di difesa e valutazione proporzionata quando sono in gioco i diritti di proprietà dei terzi.
  • Prima di investire nuove risorse legali, il terzo controverso dovrebbe accertare lo stato di definitività dei precedenti provvedimenti e valutare se esistono canali straordinari effettivi o elementi fattuali/ probatori sopravvenuti che convincano il giudice dell'esecuzione a riesaminare la questione.

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