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Sentenza

Sentenza n. 6694/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 38892 del 10/4/2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni, e. PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno;

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 10 aprile 2025. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, pari, secondo la ricorrente, a un massimo di 120 giorni, anche considerando l'eventuale richiesta di integrazioni documentali. È stata inoltre chiesta la dichiarazione del diritto all'accoglimento dell'istanza, ma il giudizio è stato deciso sulla sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha individuato l'autorità competente nel Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 e della ridenominazione ministeriale prevista dall'art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito dalla l. n. 604/2022. Ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, erano decorsi sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. n. 241/1990 sia il termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui possono aggiungersi tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento, per un massimo complessivo di quattro mesi. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di proporre l'azione contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine iniziale per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Fissa il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; cumulato con il termine di verifica documentale, il termine massimo considerato dal TAR è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la ridenominazione del Ministero competente in Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione all'insegnamento conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono condizioni sufficienti per configurare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
  • Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento comprende un termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione, eventualmente seguito dalla richiesta di integrazioni, e un termine di tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi raggiungere al massimo quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale dell'istanza di riconoscimento.
  • Nei procedimenti di massa, l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale di 120 giorni per provvedere può essere giustificata dall'elevato numero di richieste, ferma restando la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioRiconoscimento dei titoli di studioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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