Cassazione Penale, Sentenza n. 12198/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
GAMENET ha impugnato il decreto che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di accertamento dello stato passivo relativo a crediti vantati nei confronti di società confiscate nell'ambito del procedimento di prevenzione contro Antonio Padovani. La società deduceva violazione di legge penale e vizi di motivazione (illogicità manifesta), nullità per mancata terzietà del giudice (uno dei componenti si sarebbe già espresso in atti relativi alla stessa controversia), e mancata valutazione della data di insorgenza dei crediti e della buona fede dell'ente creditore, insistendo che i crediti erano estranei alle attività illecite dell'amministratore occulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sia consentita la rivalutazione di fatti e valutazioni di merito già effettuate dal giudice del merito, salvo motivazioni manifestamente illogiche, e ha trovato che il Tribunale aveva fornito argomentazioni non contraddittorie a sostegno della decisione. Sulla presunta incompatibilità del giudice, la Corte ha osservato che tale questione era già stata ritenuta insussistente dal Presidente del Tribunale e dalla Corte d'appello, e che eventuali vizi di incompatibilità devono essere fatti valere con la ricusazione o l'istanza di astensione nel corso del processo, non potendo dar luogo a nullità deducibile in Cassazione. La Corte ha inoltre precisato che il giudice chiamato a decidere sull'opposizione non era vincolato dal principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio, vincolo che si applica solo al giudice del rinvio stesso. Quanto al merito delle critiche sulla valutazione dei crediti, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la distinzione operata dal Tribunale tra crediti anteriori (soggetti a verifica della buona fede e delle successive condotte di recupero) e crediti sorti in costanza di amministrazione (soggetti a verifica di certezza, liquidità ed esigibilità), e ha confermato il rigetto dell'ammissione al passivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
comma 3 dell'art. 627 cod. proc. pen.
Il vincolo del giudice del rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio riguarda soltanto il giudice delegato del rinvio; non vincola i giudici che trattano fasi o gradi differenti del procedimento (qui: il giudice dell'opposizione).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna della parte soccombente in Cassazione al pagamento delle spese e, se del caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata qui per determinare la sanzione pecuniaria di euro tremila.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022
Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022, Rv. 283137-04
Conferma che l'incompatibilità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo non determina automaticamente una nullità deducibile in Cassazione; l'eventuale vizio è esperibile attraverso la ricusazione/astensione nelle forme processuali opportune.
Giurisprudenza: Sez. 2 n. 36677/2017
Richiamata in tema di distinzione fra giudice del rinvio e altri giudici intervenuti nelle diverse fasi del procedimento, a conferma che l'obbligo di uniformarsi al principio espresso in sede di annullamento con rinvio è limitato al giudice del rinvio.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022
Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, Rv. 283561
Ulteriore conferma del principio secondo cui il vincolo del giudice del rinvio non si estende a giudici che trattano distinti momenti del medesimo procedimento.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la riesamina dei fatti né una valutazione di merito diversa, salvo che non emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice del merito.
- L'incompatibilità del giudice va eccepita tempestivamente mediante ricusazione o istanza di astensione nel corso del processo; tale vizio non produce automaticamente nullità rilevabile in sede di legittimità.
- Il giudice incaricato del riesame dell'opposizione non è necessariamente vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio, vincolo che riguarda il giudice del rinvio delegato.
- Nelle procedure di ammissione al passivo in materia di confisca di prevenzione, il tribunale valuta distintamente: per i crediti anteriori alla gestione, la buona fede contrattuale e le successive condotte di recupero; per i crediti sorti in costanza di amministrazione, la certezza, liquidità ed esigibilità (requisiti tipici). Per ottenere l'ammissione, il creditore deve fornire prove documentali solide su data di insorgenza, assenza di conoscenza di illiceità, e corrette modalità di recupero.
- Chi impugna per Cassazione questioni relative alla motivazione deve evidenziare specifiche incongruenze o lacune manifeste nella motivazione del giudice del merito; mere divergentìe di valutazione non sono sufficienti.
- Il rigetto di un ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: valutare il rischio di tale sanzione prima di proporre ricorso infondato.
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