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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30378/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e carenza/mancata considerazione della prova. In particolare ha contestato l'applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità" prevista dall'art. 80 in quanto il Tribunale del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento sugli esiti delle analisi chimiche del R.I.S. di Messina (che attestavano il superamento del limite di legge di 4374,4 volte) senza tenere conto della consulenza tecnica di parte e dell'assenza, nel fascicolo, del verbale di campionamento delle piante, con conseguente incertezza sul metodo di campionamento e sull'attendibilità dei risultati del R.I.S.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse: anche escludendo l'aggravante dell"ingente quantità, ciò non avrebbe inciso né sulla legittimità della custodia cautelare né sulla sua durata massima nella fase delle indagini preliminari (un anno ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.), per cui il ricorrente non ha dimostrato un vantaggio pratico derivante dall"annullamento dell"ordinanza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul requisito dell"interesse all"impugnazione dei provvedimenti de libertate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi degli artt. 616 e con rinvio agli adempimenti di legge).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma in base alla quale è stato emesso il provvedimento del Tribunale di riesame confermativo della custodia cautelare; citata come riferimento al tipo di atto impugnato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti, cui è ascrivibile la condotta di coltivazione della piantagione.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l"aggravante per l"ingente quantità di sostanza stupefacente; la Corte ha valutato che la contestazione di tale aggravante non produceva effetti pratici sulla misura cautelare nel concreto procedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo del motivo di ricorso (violazione di legge) presentato in Cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso di cassazione e alla forma dell"impugnazione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell"interesse per l"ammissibilità dell"impugnazione; la Corte l"ha applicata per escludere l"interesse del ricorrente nel caso concreto.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.

    Fissa la durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari (un anno), elemento centrale per ritenere che l"esclusione dell"aggravante non avrebbe avuto effetti pratici sulla durata della misura.

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte in riferimento ai casi in cui l"esclusione dell"aggravante incide sull"esistenza o sulla qualificazione del fatto; la Corte ha distinto tali ipotesi da quella in esame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, applicata nella sentenza.

  • art. 94, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento de libertate occorre non solo dimostrare un"errore giuridico, ma anche un interesse pratico e attuale: l"impugnazione deve poter produrre un vantaggio concreto (es. determinare la cessazione della misura o ridurne la durata).
  • La contestazione di un"aggravante di speciale efficacia richiede che sia dimostrabile che la sua esclusione abbia riflessi immediati sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare; in assenza di tali riflessi l"impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando si contestano elementi tecnici o periziari (es. analisi chimiche, verbali di campionamento), è importante produrre elementi che colleghino l"eventuale vizio probatorio a conseguenze pratiche sul regime cautelare, altrimenti la rilevanza della censura può risultare puramente teorica.
  • La strategia difensiva contro misure de libertate dovrebbe mirare a mostrare concretamente come la rimozione o la modifica dell"atto impugnato determini effetti immediati favorevoli (scarcerazione, restrizione di misura, abbreviazione dei termini massimi), indicando le norme e i parametri temporali rilevanti.
  • La mera rettifica della qualificazione giuridica (esclusione di un"aggravante) non garantisce automaticamente interesse ad impugnare se non incide sui termini o sulle condizioni della custodia cautelare nel momento processuale considerato.

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