Sentenza n. 4914/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 3790/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 10964/2024, pubblicata in data 15/05/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 16/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta elettronica per due annualità, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3790/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro annui per due annualità, per complessivi 1.000 euro. Dopo la notifica della sentenza era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato di assegnare la Carta elettronica e di accreditare l'importo nominale complessivo di 1.000 euro entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Le spese sono state poste a carico del Ministero per 500 euro, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione o della decisione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta, fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità, può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza e produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato obbligo conformativo-ordinatorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice ordinario, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione e fissare un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all'insediamento del commissario ad acta.
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