Cassazione Civile, Sentenza n. 35085/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di plurimi avvisi di accertamento per i periodi 1996-2003 fondati su contestazione di esterovestizione e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; contestate anche la regolarità delle notificazioni, l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento ex art. 10 l. n. 289/2002, la presunta violazione dell'obbligo di contraddittorio e motivazione rispetto alle osservazioni del contribuente, la valutazione degli elementi indiziari riguardo al centro direttivo effettivo in Italia, la detrazione/credito per imposte pagate in Lussemburgo, e la corretta quantificazione delle sanzioni e del cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti ammesse al giudizio, dichiarando inammissibili alcuni motivi e infondati gli altri. Principali conclusioni: il PVC redatto a seguito di accesso presso altra società non fa decorrere il termine dilatorio ex art.12, comma 7, l. n. 212/2000 rispetto a una società terza; l'Amministrazione non è obbligata a riprodurre nell'avviso una motivazione 'rinforzata' delle osservazioni del contribuente; la proroga biennale ex art.10 l. n. 289/2002 si applica anche a chi non si è avvalso della definizione agevolata, ancorché formalmente residente all'estero; le eventuali vizi di notificazione sono sanati se l'atto ha raggiunto lo scopo della conoscenza (ricorso proposto); la valutazione dei molteplici indizi per l'individuazione del centro direttivo è questione di merito non sindacabile in cassazione; la detrazione per imposte estere non è riconosciuta in assenza di dichiarazione in Italia; le sanzioni sono legittime per mancanza della prova della buona fede degli amministratori. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi € 14.000,00, oltre oneri.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio decorre solo se l'attività ispettiva ha riguardato direttamente il contribuente; un PVC redatto a seguito di accesso presso terza società non produce lo stesso effetto rispetto a un contribuente diverso, pertanto non sempre avvia il termine dilatorio nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, l'amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è obbligata a esporre una motivazione 'rinforzata' nell'avviso.
art. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289
art. 10 (proroga biennale dei termini di accertamento)
La proroga biennale dei termini di accertamento si applica ai contribuenti che non si sono avvalsi della definizione agevolata anche quando il contribuente, in termini sostanziali o formali, non poteva avvalersene; la norma non richiede che il contribuente fosse effettivamente eleggibile per il condono.
artt. 140 e 145 cod. proc. civ.
Le regole sulla notificazione consentono forme diverse; anomalie della notificazione non determinano automaticamente inesistenza dell'atto se l'atto ha prodotto la conoscenza e lo scopo previsto dalla legge (art. 156 cod. proc. civ.). La Cassazione ha ritenuto sanata la notifica quando l'atto è pervenuto a persona che risultava amministratore di fatto.
art. 73 TUIR (comma 3) e art. 15 (ora art.165) TUIR
art. 73, comma 3; art. 15 (art.165)
La determinazione della residenza fiscale o del centro degli interessi vitali (sede effettiva/centro direttivo) si fonda su una valutazione complessiva e concordata di elementi indiziari esterni e abituali. Quanto alla detrazione/credito per imposte estere, essa è subordinata alla dichiarazione in Italia; l'omessa dichiarazione preclude la fruizione del credito.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Regole sul cumulo giuridico: la sanzione base è quella per la condotta più grave con aumenti stabiliti dalla norma; il ricorrente deve specificare le ragioni per chiedere una determinata entità dell'aumento, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per le sanzioni tributarie si richiede la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume fino a prova contraria, perciò incombe al contribuente provare la buona fede.
art. 156 cod. proc. civ.
Un vizio formale di notificazione è inammissibile se non è dimostrato un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa: l'atto si considera valido se ha raggiunto lo scopo della conoscenza.
Massime di principio
- Un PVC redatto a seguito di verifiche su una società del gruppo non necessariamente fa decorrere i termini dilatori ex art.12, comma 7, rispetto a una diversa società; bisogna verificare se l'attività ispettiva ha riguardato direttamente il contribuente.
- L'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è generalmente obbligata a riportare nella motivazione dell'avviso una replica puntuale e 'rinforzata' a tali osservazioni salvo specifiche previsioni di legge.
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art.10 della l. n. 289/2002 opera anche quando il contribuente non si è avvalso della definizione agevolata, indipendentemente dall'effettiva possibilità di accedervi.
- Vizi formali nella notificazione possono essere sanati se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza (es. ricorso proposto da soggetto a conoscenza dell'atto); per opporli efficacemente è necessario dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
- La qualificazione del centro direttivo o della sede effettiva è questione di merito fondata sulla valutazione complessiva e concordante di indizi gravi e precisi; in sede di legittimità la Corte non riesamina la ritrattazione della ponderazione degli indizi fatta dal giudice del merito.
- La fruizione del credito o della detrazione per imposte pagate all'estero richiede che i redditi siano dichiarati in Italia; l'omessa presentazione della dichiarazione in Italia preclude il riconoscimento del credito.
- Per contestare la determinazione delle sanzioni (cumulo giuridico e aumento della sanzione base) è necessario indicare e motivare le ragioni per cui dovrebbe applicarsi una specifica misura dell'aumento; altrimenti la censura può risultare inammissibile.
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