Sentenza n. 1604/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dell’8 gennaio 2026 n. 1397, comunicato a mezzo P.E.C. il 12 gennaio 2026, con cui la Prefettura di Treviso ha disposto “la revoca della procedura indetta sulla base della decisione di contrarre n. 45501 del 21 maggio 2025” concernente l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di accoglienza straordinaria dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale realizzato presso la struttura demaniale denominata “ex Caserma Zanusso” nel comune di Oderzo, con capacità ricettiva di 260 posti; - degli atti, non conosciuti, con cui la Prefettura ha richiesto al Comitato di Treviso della Croce Rossa Italiana la predisposizione di un progetto volto alla sostituzione delle attuali tendostrutture del predetto Centro con nuovi moduli abitativi, nonché di eventuali ulteriori atti, sempre se esistenti e allo stato sconosciuti, con i quali la Prefettura avrebbe approvato tale progetto e/o disposto l’affidamento di tutto o parte dell’appalto al medesimo Comitato; - nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota prot. n. 8348 del 9 gennaio 2026 con cui il RUP ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) il predetto decreto di revoca n. 1397/2026, nonché la nota prot. n. 118 del 12 gennaio 2026 di comunicazione della suddetta revoca alla ricorrente e la precedente comunicazione di avvio del procedimento di revoca; nonché per la declaratoria di inefficacia ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto, se nelle more eventualmente stipulato fra la Prefettura di Treviso e Croce Rossa Italiana – Comitato di Treviso, relativamente a tutto o parte del predetto appalto; con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3/6/2026: per l’annullamento dell’Avviso pubblico prot. n. 40296 del 6 maggio 2026, pubblicato dalla Prefettura di Treviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore disponibili a stipulare una convenzione ex art. 56 del D.lgs. 117/2017, avente ad oggetto i servizi di assistenza e accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso il Centro di accoglienza straordinaria (CAS) demaniale denominato Caserma Zanusso, sito in Oderzo (TV); e di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi compreso ogni eventuale atto della predetta procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento di un centro di accoglienza straordinaria, nonché successivo avviso per una convenzione temporanea con enti del Terzo settore
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, prima classificata nella gara, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha revocato la procedura prima dell'aggiudicazione definitiva. Ha dedotto la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, carenza di motivazione e dei presupposti, travisamento, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di evidenza pubblica e di varie disposizioni del d.lgs. 36/2023. Secondo la ricorrente, le criticità igieniche, di sicurezza e antincendio delle tendostrutture del centro erano già note all'amministrazione e non costituivano un fatto sopravvenuto; inoltre, tali criticità avrebbero potuto essere affrontate dall'aggiudicatario mediante interventi migliorativi e sostituzione graduale delle strutture, sicché la revoca sarebbe stata utilizzata per eludere l'esito della gara e affidare il servizio a un diverso operatore. Con motivi aggiunti ha impugnato l'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate a una convenzione temporanea ex art. 56 d.lgs. 117/2017, deducendone l'illegittimità derivata e autonoma per violazione degli artt. 55 e 56 del d.lgs. 117/2017, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la Croce Rossa Italiana e dichiarato la disponibilità al subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. Quanto alla revoca, ha ritenuto che, prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, l'amministrazione possa ritirare la procedura quando emergano concreti motivi di interesse pubblico, un mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Nel caso concreto, l'ispezione dell'ULSS 2 successiva all'audizione svolta tra la ricorrente e la Stazione unica appaltante aveva evidenziato il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e l'inadeguatezza della struttura, rendendo necessario un intervento urgente di riprogettazione e sostituzione delle tendostrutture con moduli abitativi. Tale intervento avrebbe inciso sulla configurazione del centro e sulla ripartizione dei costi prevista dalla gara, rendendo non più attuali le condizioni economiche e operative della procedura. La motivazione del decreto è stata quindi ritenuta congrua e idonea a rappresentare il mutamento sopravvenuto dell'interesse pubblico. Il TAR ha escluso che l'audizione dell'ottobre 2025 dimostrasse la preesistente conoscenza delle criticità da parte della Prefettura, poiché si era svolta soltanto tra la ricorrente e la SUA provinciale, priva di competenza diversa dalla gestione della gara. Ha inoltre valorizzato il protratto utilizzo della tendostruttura, il peggioramento accertato dall'autorità sanitaria, la necessità di investimenti non previsti dalla gara e l'assenza, nell'offerta della ricorrente, di un piano di spesa per la sostituzione delle strutture. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili perché l'avviso pubblico era andato deserto e il suo annullamento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 2.500 euro, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca della procedura di gara può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; prima dell'aggiudicazione definitiva, il ritiro della gara non richiede comunque un affidamento pienamente tutelabile derivante dalla mera proposta di aggiudicazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla difesa dell'amministrazione in relazione all'inammissibilità delle censure rivolte contro poteri non ancora esercitati; il TAR non ha definito il giudizio su tale eccezione perché ha deciso i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e al subentro; la sentenza non ha accolto tale domanda.
artt. 48, 50, 70, 71 e 76 d.lgs. 36/2023
Invocati dalla ricorrente a sostegno della violazione dei principi e delle regole dell'evidenza pubblica; le relative censure sono state ritenute infondate.
artt. 55 e 56 d.lgs. 117/2017
Invocati nei motivi aggiunti contro l'avviso per la stipula di una convenzione temporanea con enti del Terzo settore; le relative censure sono divenute improcedibili perché l'avviso è andato deserto.
Massime di principio
- Una procedura di gara può essere ritirata prima dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, quando l'amministrazione accerti concreti motivi di interesse pubblico, un mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che renda non più attuali le condizioni della gara.
- Quando sopravvengono esigenze urgenti di adeguamento strutturale che modificano la configurazione dell'opera o del servizio e incidono sulla ripartizione dei costi prevista dalla lex specialis, l'amministrazione può ritenere non più rispondente all'interesse pubblico la prosecuzione della gara e programmare una nuova procedura con condizioni diverse.
- La mera proposta di aggiudicazione, in quanto atto endoprocedimentale, non attribuisce al primo classificato un affidamento pienamente tutelabile alla conclusione della gara; il ritiro intervenuto prima dell'aggiudicazione definitiva non richiede il medesimo raffronto tra interesse pubblico e interesse privato richiesto per la revoca di un provvedimento definitivamente attributivo.
- La conoscenza di criticità da parte della stazione appaltante incaricata della gestione della gara non dimostra, di per sé, la conoscenza delle medesime criticità da parte dell'amministrazione titolare del potere di revoca, soprattutto quando l'istruttoria successiva dell'autorità tecnica evidenzi un aggravamento della situazione e l'urgenza di interventi non previsti dalla gara.
- L'impugnazione di un avviso pubblico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'avviso resta privo di adesioni e il suo annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →