Ordinanza n. 48/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento A) del decreto di occupazione di urgenza n. -OMISSIS-, adottato dal Responsabile dell’Ufficio espropriazioni del Comune di -OMISSIS- ai sensi degli artt. 20 e 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, comunicato con la nota n. 79 del 05.01.2024, anch’essa contestualmente gravata; B) della nota n. -OMISSIS- di avviso all’interessato della data del sopralluogo per l’immissione nel possesso del bene e la verbalizzazione dello stato di sua consistenza; C) della nota n. -OMISSIS- notificata in data 10.08.2023, ad oggetto delibera di Consiglio comunale n. -OMISSIS- recante “messa in sicurezza e adeguamento funzionale degli accessi in -OMISSIS-” a servizio dell’area produttiva artigianale, commerciale e sportiva in località -OMISSIS- avvio procedimento espropriativo ed occupazioni di aree private e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, con la quale l’Ufficio tecnico comunale ha notiziato l’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo in questione e dei relativi atti; D) dell'Avviso pubblico n. -OMISSIS- di avvio del procedimento espropriativo e di occupazione delle aree in questione; E) della delibera del Consiglio comunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- di approvazione dello schema di rilievo di acquisizione aree predisposto dall’Ufficio tecnico comunale; F) della delibera della Giunta comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di realizzazione della strada di collegamento impianto F.I.G.C.”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d'urgenza e atti presupposti del procedimento espropriativo, inclusi l'avvio del procedimento, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e gli atti di approvazione del progetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto di occupazione d'urgenza adottato dal responsabile dell'Ufficio espropriazioni del Comune ai sensi degli artt. 20 e 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la comunicazione del decreto, l'avviso relativo al sopralluogo per l'immissione nel possesso, la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso pubblico di avvio del procedimento, nonché le deliberazioni comunali di approvazione dello schema di acquisizione delle aree e del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di una strada di collegamento. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti e non contiene una valutazione sul merito delle censure.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né sull'impugnazione né sui motivi di ricorso. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a. ha disposto un incombente istruttorio consistente nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di persistente interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza; è stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di disporre incombenti istruttori per acquisire elementi utili alla decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e le eventuali connessioni con altri giudizi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato quale base dell'esigenza di razionalizzare la formazione dei ruoli di udienza e fissare prioritariamente i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Impone una cooperazione tra giudice e parti funzionale alla ragionevole durata del processo; l'ordinanza ne fa applicazione richiedendo alle parti di aggiornare il giudice sull'interesse alla decisione e sulle possibili cause di definizione.
artt. 20 e 22-bis d.P.R. n. 327/2001
Sono le disposizioni in base alle quali il Comune ha adottato il decreto di occupazione d'urgenza impugnato; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In presenza di un ricorso pendente, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per verificare se permanga l'interesse alla decisione di merito e se siano sopravvenute cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell'impugnazione.
- La cooperazione tra giudice amministrativo e parti, prevista per assicurare la ragionevole durata del processo, può tradursi nell'obbligo per le parti costituite di fornire aggiornamenti sull'attualità dell'interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →