Cassazione Penale, Sentenza n. 48056/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 601 c.p.p. (richiamando la normativa della "riforma Cartabia") per inosservanza del termine minimo per la comparizione nel giudizio di appello. In particolare la notifica del decreto di citazione per l'appello era avvenuta in data tale da non garantire il termine dilatorio minimo di 40 giorni prima dell'udienza (notificazioni ai difensori il 25/01/2023 e all'imputato tra il 1°/10/02/2023; udienza il 10/03/2023), mentre in udienza era stato accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per la violazione del termine minimo previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (come novellato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150). Ha qualificato la inosservanza come nullità di carattere generale relativa alla partecipazione dell'imputato (ex art.178 lett. c) c.p.p.), rilevabile d'ufficio o da dedurre prima della deliberazione della sentenza d'appello (art.180 c.p.p.). Avendo riscontrato che il termine di 40 giorni non è stato rispettato anche nel processo celebrato in forma cartolare, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Perugia per il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p., comma 3
il termine per comparire nel giudizio di appello non può essere inferiore a quaranta giorni
La Corte ha ritenuto applicabile la nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 ("riforma Cartabia") e ha interpretato la violazione del termine come nullità di carattere generale relativa alla partecipazione dell'imputato
art. 178 c.p.p., lett. c)
Usata per qualificare la violazione del termine quale nullità di carattere generale
art. 180 c.p.p.
Stabilisce che la nullità di carattere generale deve essere rilevata d'ufficio o dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello; la Corte lo applica al caso di specie
art. 181 c.p.p., comma 3
Citato nella giurisprudenza divergente: in alcuni precedenti la violazione del termine è stata considerata nullità relativa sanabile se non eccepita nei termini di cui all'art.181, comma 3
art. 599-bis c.p.p.
Norma sul "concordato" in appello; richiamata perché il giudizio era stato deciso accogliendo una richiesta di concordato formulata dalle parti
d.lgs. 10/10/2022, n.150 ("riforma Cartabia")
Ha novellato il termine di comparizione in appello (introducendo il minimo di 40 giorni) applicabile ratione temporis al giudizio esaminato
art. 81 c.p., art. 79, comma 1, lett. d) e art. 95 D.P.R. 30/5/2002, n.115
Norme relative al reato e alla misura della pena originariamente contestata in primo grado e riformata in appello; presenti negli atti ma non decisive per la decisione di cassazione sul vizio procedurale
Massime di principio
- Il termine minimo di 40 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p. (dopo la "riforma Cartabia") per la comparizione in appello è inderogabile e va rispettato anche se il giudizio è celebrato in forma cartolare.
- La violazione di tale termine integri una nullità di carattere generale relativa alla partecipazione dell'imputato, che deve essere rilevata d'ufficio o eccepita prima della deliberazione della sentenza d'appello (art.180 c.p.p.).
- In presenza di notifiche avvenute entro 40 giorni dall'udienza è opportuno eccepire tempestivamente il vizio (prima della deliberazione); se il vizio è accertato la sentenza d'appello può essere annullata e gli atti reinoltrati per nuovo giudizio.
- La giurisprudenza ha mostrato posizioni divergenti sul carattere della nullità (relativa vs. generale), ma la tendenza recente, rafforzata dalla Cassazione, è a considerarla di ordine generale quando riguarda il diritto fondamentale di partecipazione dell'imputato.
- La presenza di un accordo delle parti (concordato ex art.599-bis) non sanifica automaticamente la violazione del termine di comparizione; il rispetto delle garanzie procedurali resta condizione di validità del provvedimento.
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