Sentenza n. 541/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento della determina n. 14 dell'1/2/2024 del Comune di Acquaro - Area Tecnica LL.PP. ed Edilizia Privata - avente ad oggetto annullamento in sede di autotutela di: permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 28/1/2022, della determina n. 37 del 20/6/2022 con cui è stato annullato in autotutela il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e disposta la restituzione dell'immobile ai coniugi Cirillo Gaetano e Ciancio Antonietta (riferimento pratica edilizia n. 2/2011), della determina n. 56 del 9/9/2022 con la quale è stata adottata la determina a contrarre per l'accatastamento dell'immobile comunale sito ad Acquaro in via Pasquale Stramandinoli ricadente su terreno distinto in catasto al foglio di mappa 11 particella 583, della determina n. 64 del 19/10/2022 con la quale è stato affidato il servizio per l'accatastamento dell'immobile comunale sito in Acquaro in via Pasquale Stramandinoli ricadente su terreno distinto in catasto al foglio di mappa 11 particella 583, della determina n. 78 del 30/12/2022 con la quale è stata integrata la determina n. 37 del 20/6/2022 a seguito dell'identificazione catastale dei beni immobili e l'individuazione dei sub, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che ha annullato in autotutela un permesso di costruire in sanatoria, la precedente determina di annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale e gli atti relativi all'accatastamento dell'immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale di autotutela deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione circa la sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico, la mancata ponderazione degli interessi dei destinatari, l'omessa considerazione del decorso del tempo e dell'affidamento maturato, nonché la violazione dei limiti temporali dell'autotutela. Hanno inoltre contestato la motivazione secondo cui non sarebbero stati legittimati a presentare le istanze edilizie, escludendo di avere reso dichiarazioni mendaci. Con il secondo motivo hanno censurato l'affermazione del Comune secondo cui essi non sarebbero stati legittimati a chiedere il permesso di costruire in sanatoria e l'accatastamento, poiché l'immobile era già stato acquisito al patrimonio comunale. Nel corso del giudizio il TAR ha prospettato d'ufficio il possibile difetto di interesse, rilevando che l'acquisizione si sarebbe perfezionata ipso iure allo scadere del termine di novanta giorni dall'ingiunzione di demolizione e non per effetto di un successivo provvedimento amministrativo. I ricorrenti hanno sostenuto di conservare comunque un interesse strumentale all'annullamento, poiché gli atti comunali avrebbero costituito titolo per la restituzione dell'immobile e generato un legittimo affidamento, oltre ad avere giustificato spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 e la giurisprudenza successiva, ha affermato che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva e dell'area di sedime al patrimonio comunale si perfeziona per effetto di una fattispecie legale progressiva: l'ordinanza di demolizione, quale atto formale, si combina con il decorso del termine di novanta giorni senza demolizione. L'eventuale successivo atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa e può anche mancare; il verbale di accertamento dell'inottemperanza svolge funzione certificativa e costituisce titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione. Nel caso concreto, la comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta di trascrizione non erano provvedimenti amministrativi idonei a trasferire la proprietà. Pertanto, la determina del 2022 che aveva annullato tali atti non poteva restituire l'immobile ai ricorrenti, e la determina del 2024, che ha annullato quella precedente e gli atti collegati, non poteva ritrasferire il bene al Comune. L'eventuale annullamento della determina impugnata non avrebbe quindi prodotto alcuna utilità concreta: non avrebbe comportato il riacquisto del bene, né avrebbe attribuito ai ricorrenti un titolo coercibile alla restituzione. La dismissione del bene avrebbe potuto avvenire soltanto mediante un negozio privatistico conforme ai requisiti di legge, non risultante adottato, oppure in via amministrativa se prevista da una specifica norma attributiva del potere, anch'essa non individuata. Neppure il permesso di costruire in sanatoria ha generato un'aspettativa tutelabile alla restituzione, poiché riguardava un bene già non più appartenente ai richiedenti. L'affidamento non era legittimo, mancando la possibilità giuridica di ottenere l'effetto restitutorio sulla base del quadro normativo. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale si determina ipso iure al momento della scadenza del termine di 90 giorni dall'ingiunzione della demolizione.
L'acquisizione gratuita si perfeziona attraverso una fattispecie legale a formazione progressiva, costituita dall'ordinanza di demolizione e dal decorso del termine di novanta giorni senza demolizione; l'eventuale successivo atto comunale ha natura dichiarativa e può anche mancare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio; nel caso concreto il TAR lo ha utilizzato per prospettare il possibile difetto di interesse.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, si perfeziona ipso iure allo scadere del termine di novanta giorni fissato con l'ingiunzione di demolizione, se l'opera non è stata demolita, mediante una fattispecie legale a formazione progressiva.
- Il successivo atto comunale di acquisizione dell'immobile abusivo ha normalmente natura dichiarativa e certificativa dell'effetto già prodotto dalla legge; esso non costituisce il titolo traslativo della proprietà e può anche mancare.
- L'autotutela decisoria può incidere su formali provvedimenti amministrativi, ma non può annullare o rimuovere l'effetto acquisitivo già verificatosi direttamente per legge in conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
- L'annullamento di atti comunali privi di efficacia traslativa non è idoneo a restituire il bene all'originario proprietario; pertanto, il ricorso è privo di interesse quando l'eventuale accoglimento non può procurare una utilità concreta e attuale.
- Dopo l'acquisizione al patrimonio comunale, la restituzione del bene all'originario proprietario richiede un distinto titolo giuridico: un negozio privatistico conforme alla legge oppure uno specifico potere amministrativo previsto dall'ordinamento. La mera sanatoria edilizia del bene non attribuisce, in assenza di una norma espressa, un diritto o un'aspettativa tutelabile alla restituzione.
- Il legittimo affidamento è tutelabile soltanto quando riguarda un risultato giuridicamente ottenibile secondo il quadro normativo vigente; non sussiste affidamento legittimo sulla restituzione di un bene che, una volta acquisito al patrimonio comunale, non può essere restituito per il solo effetto dell'annullamento in autotutela di atti amministrativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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