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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33403/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stasi ha impugnato l'ordinanza del 23/01/2024 del Tribunale di Matera che aveva respinto la sua richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi degli artt. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150 e 54 l. 24/11/1981, n.689, relativamente a una pena di 1 anno e 6 mesi. Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione avesse rifiutato il beneficio solo per il pericolo di recidiva senza apprezzare la finalità rieducativa della misura, rilevando inoltre che l'ultimo reato risaliva a gennaio 2018 e che la distanza del luogo di esecuzione dalla sede del Ser.D. e dal luogo di lavoro non poteva essere considerata elemento ostativo. La difesa sosteneva che eventuali rischi di recidiva potevano essere neutralizzati con prescrizioni restrittive o limitative.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Riforma (d.lgs. n.150/2022) ha ampliato la categoria delle "pene detentive brevi" e rafforzato la dimensione rieducativa delle pene sostitutive, attribuendo tuttavia un ampio potere discrezionale al giudice secondo l'art.58 l. n.689/1981. Il giudice di merito ha motivatamente ritenuto che sussistessero fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute, avendo riguardo ai numerosi precedenti del condannato e al fatto che il reato per il quale si chiedeva la sostituzione era un'evasione commessa durante l'esecuzione degli arresti domiciliari. La Corte ha confermato che la finalità rieducativa non può prevalere se, nell'esecuzione, non è possibile assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; pertanto il rigetto è stato ritenuto corretto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle pene detentive brevi e delle misure sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia; utilizzata come riferimento per l'ambito di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva.

  • art.54 legge 24 novembre 1981, n.689

    Richiamato come norma che disciplina le sanzioni alternative e sostitutive alla pena detentiva; contesto normativo della richiesta di pena sostitutiva.

  • art.56 legge n.689/1981

    Riferimento alla disciplina delle misure esecutive e della natura programmatoria di pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità).

  • art.58 legge n.689/1981

    Norma centrale per la decisione: attribuisce al giudice il potere discrezionale di applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, escludendo la sostituzione quando vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

  • art.125 cod. proc. pen.

    Cito come norma processuale richiamata nel ricorso; non è stata invece decisiva nella motivazione del rigetto.

  • art.546, comma 1, n.4, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento procedurale; la decisione della Corte si è basata principalmente sui criteri di merito e sulle norme sostanziali relative alle pene sostitutive.

  • art.20‑bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Segnala l'ingresso codicistico della categoria delle pene detentive brevi; utile per interpretare l'ambito di applicazione delle misure sostitutive dopo la riforma.

  • art.71 d.lgs. 150/2022

    Ha riformato organicamente la legge n.689/1981 estendendo la durata delle pene considerate "brevi" e ridefinendo i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive; la Corte ha richiamato la ratio della riforma in chiave rieducativa e di prevenzione della recidiva.

  • art.61‑bis legge n.689/1981 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Stabilisce l'esclusione della cumularità tra sospensione condizionale e sostituzione della pena; la Corte lo ha richiamato per spiegare perché le pene sostitutive sono pensate come strumenti programmati di rieducazione.

  • art.56‑ter legge n.689/1981

    Riflette la natura programmatoria delle pene sostitutive basata su progetti dell'U.E.P.E. e prescrizioni giudiziarie; citata per sottolineare la differenza tra sospensione condizionale e misure sostitutive.

  • art.133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio di riferimento per la valutazione della personalità del reo nella scelta della pena; rilevante ai fini della discrezionalità giudiziale.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art.95 T.U. stupefacenti

    Norma citata nel ricorso (abbreviazione in sentenza); non risultano rilievi specifici della Corte su questa disposizione nel motivo di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha un ampio potere discrezionale ai sensi dell'art.58 l. n.689/1981: può applicare le pene sostitutive solo se sono ritenute idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione della commissione di altri reati.
  • La commissione di un reato (es. evasione) durante l'esecuzione di una misura restrittiva costituisce un forte elemento negativo nella valutazione dell'affidabilità e della probabilità di rispetto delle prescrizioni.
  • Numerosi precedenti penali aggravano la prognosi negativa e possono giustificare il rigetto della domanda di pena sostitutiva anche se sono presenti ragioni rieducative.
  • La finalità rieducativa delle pene sostitutive non è autonoma rispetto alla tutela della collettività: se non è possibile garantire, mediante prescrizioni e programmi, la prevenzione del rischio di recidiva, la sostituzione può essere esclusa.
  • Il giudice può e deve valutare la concreta applicabilità del programma (inclusi controllo e prescrizioni); elementi pratici come distanza da servizi di cura o dal lavoro possono essere considerati nella valutazione dell'efficacia del programma esecutivo.
  • La possibilità di imporre prescrizioni restrittive non obbliga il giudice a concedere la sostituzione se, alla luce degli elementi soggettivi e oggettivi, persiste un fondato motivo per ritenere che le prescrizioni non saranno osservate.
  • Per ottenere la sostituzione il ricorrente deve dimostrare, con elementi concreti, la persistenza di condizioni di affidabilità e l'effettiva efficacia del progetto di trattamento nell'azzerare o ridurre il rischio di recidiva.

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