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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07268/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per minacce continuate e gravi (art. 612, comma 2, c.p.) nei confronti di Giorgio Sbaraglia e Kata Lucic, con cinque motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p. per diniego dell'assunzione a prova contraria (audizione testimoni indicati dalla difesa); 2) vizio di motivazione circa l'interpretazione dell'espressione "Vi sparerò"; 3) vizio di motivazione e di verifica dell'attendibilità delle parti civili rispetto ai documenti prodotti dalla difesa; 4) illegittima utilizzazione di registrazioni captate in luogo di privata dimora e mancanza di verifica della loro autenticità; 5) violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta condanna su fatto non formalmente contestato (la citata espressione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che le dichiarazioni delle parti civili, valutate come coerenti, lineari e prive di intento calunnioso, potevano da sole fondare la condanna previa motivazione sulla credibilità. Ha ritenuto generiche e non sufficientemente specifiche le doglianze sulla mancata audizione dei testimoni e sull'uso delle registrazioni, non provato il loro uso decisivo nel giudizio, e non ha ravvisato violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza: l'espressione "Vi sparerò" è stata contestualizzata come minaccia alla incolumità fisica e non ha alterato in modo essenziale il fatto contestato. Conseguentemente il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in Euro 2.500,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi alla sola estensione necessaria per la motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso formulato nei limiti richiesti

  • artt. 190 e 495 cod. proc. pen.

    Richiedono che la richiesta di assunzione di prove testimoniali sia specifica sulle circostanze decisive che i testimoni dovrebbero chiarire; la mancata specificazione rende generica la doglianza e legittima il giudizio di merito che ha ritenuto l'audizione superflua

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Quadra il reato di minacce continuate e gravi; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e il contesto giustificassero l'applicazione di tale norma, inclusa l'interpretazione della frase "Vi sparerò" come minaccia idonea a integrare la fattispecie

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la trasformazione del fatto deve essere radicale per violare tale principio; qui la citazione dell'espressione non ha modificato essenzialmente l'oggetto dell'imputazione e non ha arrecato pregiudizio alla difesa

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e ben motivate dal giudice, costituire prova sufficiente anche in assenza di riscontri esterni: il controllo di legittimità verifica la logica e la completezza della motivazione, non re-pondera meramente la credibilità.
  • Per contestare la mancata ammissione di prove testimoniali è necessario indicare con precisione quali circostanze decisive i testimoni avrebbero potuto chiarire; eccezioni generiche sono inammissibili o destinate a fallire.
  • Le registrazioni effettuate dalle parti non sono automaticamente decisive: chi denuncia la loro illegittima utilizzazione deve dimostrare che sono state effettivamente utilizzate e che hanno avuto peso decisivo nella decisione per ottenere l'annullamento.
  • Frasi minacciose vanno interpretate nel contesto concreto: espressioni come "Vi sparerò" possono essere valutate come minacce che incidono sull'incolumità fisica anche se la formulazione può assumere sfumature diverse a seconda del contesto; la qualificazione del fatto rileva ai fini dell'art. 612 c.p.
  • Il principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza tutela la difesa solo se la sentenza modifica radicalmente gli elementi essenziali del fatto contestato; variazioni formali o aggiunte non essenziali non costituiscono di per sé violazione quando l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto del processo.

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