Cassazione Penale, Sentenza n. 07268/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per minacce continuate e gravi (art. 612, comma 2, c.p.) nei confronti di Giorgio Sbaraglia e Kata Lucic, con cinque motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p. per diniego dell'assunzione a prova contraria (audizione testimoni indicati dalla difesa); 2) vizio di motivazione circa l'interpretazione dell'espressione "Vi sparerò"; 3) vizio di motivazione e di verifica dell'attendibilità delle parti civili rispetto ai documenti prodotti dalla difesa; 4) illegittima utilizzazione di registrazioni captate in luogo di privata dimora e mancanza di verifica della loro autenticità; 5) violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta condanna su fatto non formalmente contestato (la citata espressione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che le dichiarazioni delle parti civili, valutate come coerenti, lineari e prive di intento calunnioso, potevano da sole fondare la condanna previa motivazione sulla credibilità. Ha ritenuto generiche e non sufficientemente specifiche le doglianze sulla mancata audizione dei testimoni e sull'uso delle registrazioni, non provato il loro uso decisivo nel giudizio, e non ha ravvisato violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza: l'espressione "Vi sparerò" è stata contestualizzata come minaccia alla incolumità fisica e non ha alterato in modo essenziale il fatto contestato. Conseguentemente il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in Euro 2.500,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi alla sola estensione necessaria per la motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso formulato nei limiti richiesti
artt. 190 e 495 cod. proc. pen.
Richiedono che la richiesta di assunzione di prove testimoniali sia specifica sulle circostanze decisive che i testimoni dovrebbero chiarire; la mancata specificazione rende generica la doglianza e legittima il giudizio di merito che ha ritenuto l'audizione superflua
art. 612, comma 2, cod. pen.
Quadra il reato di minacce continuate e gravi; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e il contesto giustificassero l'applicazione di tale norma, inclusa l'interpretazione della frase "Vi sparerò" come minaccia idonea a integrare la fattispecie
art. 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la trasformazione del fatto deve essere radicale per violare tale principio; qui la citazione dell'espressione non ha modificato essenzialmente l'oggetto dell'imputazione e non ha arrecato pregiudizio alla difesa
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e ben motivate dal giudice, costituire prova sufficiente anche in assenza di riscontri esterni: il controllo di legittimità verifica la logica e la completezza della motivazione, non re-pondera meramente la credibilità.
- Per contestare la mancata ammissione di prove testimoniali è necessario indicare con precisione quali circostanze decisive i testimoni avrebbero potuto chiarire; eccezioni generiche sono inammissibili o destinate a fallire.
- Le registrazioni effettuate dalle parti non sono automaticamente decisive: chi denuncia la loro illegittima utilizzazione deve dimostrare che sono state effettivamente utilizzate e che hanno avuto peso decisivo nella decisione per ottenere l'annullamento.
- Frasi minacciose vanno interpretate nel contesto concreto: espressioni come "Vi sparerò" possono essere valutate come minacce che incidono sull'incolumità fisica anche se la formulazione può assumere sfumature diverse a seconda del contesto; la qualificazione del fatto rileva ai fini dell'art. 612 c.p.
- Il principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza tutela la difesa solo se la sentenza modifica radicalmente gli elementi essenziali del fatto contestato; variazioni formali o aggiunte non essenziali non costituiscono di per sé violazione quando l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto del processo.
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