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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, voltura dell’autorizzazione con proroga del termine di inizio lavori e atti di compatibilità paesaggistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica regionale relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico composto da tredici aerogeneratori, nonché le opere di connessione alla rete elettrica nazionale e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Sono stati inoltre impugnati la voltura dell’autorizzazione in favore della società subentrante, la proroga del termine di inizio lavori e gli atti provinciali di accertamento della compatibilità paesaggistica. In via subordinata, la ricorrente ha contestato la parte dell’autorizzazione relativa all’aerogeneratore WTG 12 e alle opere di connessione interferenti con la propria proprietà. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato la stipula di un accordo transattivo con le società controinteressate, con il quale queste ultime si sono impegnate a rinunciare all’installazione dell’aerogeneratore WTG 12 e delle relative opere di connessione sulle aree interferenti. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese. L’interveniente ad adiuvandum ha invece chiesto la condanna alle spese delle controinteressate, mentre la Provincia ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’accordo transattivo intervenuto tra la ricorrente e le società controinteressate ha eliminato le interferenze tecniche e ambientali poste a fondamento dell’impugnazione, mediante la rinuncia all’installazione dell’aerogeneratore WTG 12 e delle opere di connessione sulle aree della ricorrente. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese, valorizzando la rapidità della definizione della controversia, il comportamento collaborativo delle principali parti private, l’economia processuale e la limitata attività difensiva svolta dalla difesa pubblica e dall’interveniente. Quanto all’interveniente, il TAR ha rilevato che, se qualificato come interventore litisconsortile-autonomo, l’intervento presentava forti indici di tardività e difetto di utilità processuale, poiché la società aveva già proposto un autonomo ricorso con motivi aggiunti; se qualificato come intervento adesivo-dipendente, non le sarebbe spettata un’autonoma posizione processuale, con conseguente subordinazione anche quanto alle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia in presenza del sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, fatti o accordi sopravvenuti eliminano concretamente la lesione lamentata e rendono non più utile una pronuncia sul merito.
  • La sopravvenuta composizione stragiudiziale della controversia può fondare la declaratoria di improcedibilità quando l’accordo incide direttamente sull’interesse sostanziale posto a base dell’impugnazione, facendo venir meno l’interferenza o la lesione dedotta.
  • Nella regolazione delle spese, il giudice può disporne la compensazione integrale valorizzando la rapida definizione della lite, il comportamento collaborativo delle parti, l’economia processuale e la limitata attività difensiva svolta.
  • L’intervento di un soggetto che abbia già azionato autonomamente la tutela contro i medesimi provvedimenti può risultare privo di utilità processuale; se qualificato come intervento adesivo-dipendente, non attribuisce all’interveniente una posizione processuale autonoma.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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