Sentenza n. 4129/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi per l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso agli atti documentale-defensionale presentata al comune di Bacoli, ex artt. 22 e 24 della legge241/90, in data 21.02.2026 e per l'accertamento della illegittimità ex art 31 del d. lgs n. 104/10 del silenzio- rifiuto formatosi sulla istanza di accesso civico generalizzato presentata con il medesimo atto al comune di Bacoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale e silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso civico generalizzato relative al fascicolo edilizio e agli atti della Polizia Locale concernenti un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, qualificandosi proprietario dell’immobile, ha chiesto l’ostensione dell’intero fascicolo edilizio e degli atti di competenza della Polizia Locale relativi al bene, invocando cumulativamente l’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990 e l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. A fronte del mancato riscontro entro trenta giorni, ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla domanda di accesso documentale e chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulla domanda di accesso civico, con ordine di esibizione. Il Comune ha eccepito l’improprio cumulo dei regimi di accesso, la genericità, indeterminatezza e natura massiva ed esplorativa dell’istanza, nonché la sopravvenuta carenza di interesse dopo la trasmissione parziale della documentazione. Ha inoltre giustificato il ritardo con la necessità di una ricerca manuale in archivi cartacei dislocati e di acquisire chiarimenti tecnici. Il ricorrente ha contestato tali giustificazioni e ha insistito per l’ostensione della documentazione residua, inclusa quella relativa a un’autorizzazione del 1988 non reperita dal Comune.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al cumulo delle forme di accesso, affermando che accesso documentale e accesso civico generalizzato sono strumenti concorrenti e integrabili e che l’amministrazione deve esaminare l’istanza alla luce di tutte le discipline astrattamente applicabili quando siano invocate congiuntamente. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse qualificato del ricorrente quale proprietario dell’immobile, poiché la documentazione edilizia è collegata alla tutela della proprietà, alla verifica della conformità urbanistico-edilizia e all’eventuale difesa. Ha escluso che la richiesta dell’intero fascicolo fosse generica o esplorativa, ritenendo sufficienti l’individuazione dell’immobile mediante indirizzo e dati catastali. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le difficoltà organizzative e archivistiche addotte dal Comune, non opponibili al cittadino per giustificare il mancato riscontro o un differimento indefinito. Il silenzio protratto oltre trenta giorni è stato quindi qualificato come illegittimo diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Quanto alla documentazione già trasmessa, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per la parte residua, invece, il ricorso è stato accolto: il Comune è stato ordinato a completare l’ostensione entro trenta giorni oppure, per gli atti non esistenti o non reperibili, a rilasciare una formale, puntuale e motivata attestazione definitiva, indicando ove possibile le ragioni dell’inesistenza, distruzione o irreperibilità. La domanda relativa all’accesso civico generalizzato è stata assorbita, poiché l’accesso documentale era già idoneo a soddisfare integralmente l’interesse conoscitivo e difensivo perseguito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. n. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
La proprietà dell’immobile cui si riferisce la documentazione edilizia è sufficiente a radicare un interesse qualificato all’accesso documentale.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Il mancato riscontro dell’amministrazione entro trenta giorni determina un illegittimo diniego tacito della richiesta di accesso documentale.
art. 5, commi 2 e 11, d.lgs. n. 33/2013
le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241
L’accesso civico generalizzato può concorrere con l’accesso documentale; l’amministrazione deve valutare cumulativamente i diversi titoli di accesso invocati.
art. 31 d.lgs. n. 104/2010
È richiamato quale base processuale della domanda relativa al silenzio sulla richiesta di accesso civico generalizzato.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione integrale delle spese in ragione del parziale soddisfacimento della pretesa e della peculiarità della controversia.
Massime di principio
- Le diverse forme di accesso previste dall’ordinamento non si escludono reciprocamente: quando un’istanza richiami cumulativamente, o comunque non escluda inequivocabilmente, più regimi di accesso, l’amministrazione deve esaminarla alla luce di tutte le discipline astrattamente applicabili, assicurando la tutela più ampia dell’interesse conoscitivo.
- Il proprietario di un immobile vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alla documentazione edilizia e agli atti amministrativi relativi al bene, poiché tale conoscenza è strumentale alla tutela della proprietà, alla verifica della conformità urbanistico-edilizia e all’esercizio delle facoltà difensive.
- Una richiesta di accesso all’intero fascicolo edilizio non è generica o esplorativa quando l’immobile sia individuato con elementi univoci, quali indirizzo e dati catastali, e il complesso documentale sia conseguentemente determinabile presso gli uffici competenti.
- Le difficoltà organizzative dell’amministrazione, la necessità di ricerche manuali in archivi dislocati e la carenza di personale non possono giustificare il mancato riscontro o il differimento sine die dell’accesso, poiché l’amministrazione deve organizzarsi per rendere effettivi gli obblighi di trasparenza.
- Quando un documento richiesto non sia reperibile, l’amministrazione non può limitarsi a una comunicazione dubitativa o interlocutoria, ma deve rilasciare una formale attestazione chiara, puntuale e motivata dell’inesistenza, distruzione o irreperibilità dell’atto, indicando ove possibile le relative ragioni.
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