Sentenza n. 285/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 819/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7275/2024, pubblicata in data 27.03.2024, notificata il 03.04.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.278,91, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.278,91, oltre interessi legali, per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 2.278,91, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto rituale perché la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e perché, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'integrale esecuzione del giudicato dopo la segnalazione della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico incaricato di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, in ragione della reiterata inerzia ministeriale in una controversia seriale relativa al mancato pagamento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere utilizzata per l'esecuzione dopo l'attestazione di conformità all'originale, secondo la formulazione risultante dalle modifiche richiamate dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
La disposizione è richiamata in relazione alla riformulazione dell'art. 475 c.p.c. e all'attestazione di conformità del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
La disposizione ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e deve decorrere inutilmente prima dell'avvio dell'azione esecutiva contro l'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Ai fini dell'ottemperanza non è più necessaria la spedizione della sentenza in forma esecutiva quando il titolo sia stato attestato conforme all'originale secondo l'art. 475 c.p.c., nel regime risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata dell'amministrazione, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolga funzioni connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
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