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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società, creditrice di una somma portata da decreto ingiuntivo, aveva agito in revocatoria ordinaria contro un atto con cui un debitore, insieme alla moglie e a una società da loro partecipata, aveva costituito una nuova società conferendovi un intero ramo d’azienda e beni immobili di rilevante valore. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che il credito fosse sorto dopo l’atto impugnato e che, quindi, per l’inefficacia ex art. 2901 c.c. fosse necessaria la prova della dolosa preordinazione dell’atto e della consapevolezza del terzo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente trascurato gli indici presuntivi della preordinazione fraudolenta e avesse applicato il regime probatorio della revocatoria come se l’atto fosse successivo al credito; inoltre contestava l’affermazione di inammissibilità del mutamento della domanda nella parte in cui veniva qualificato diversamente il rapporto temporale tra debito e atto dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, la "dolosa preordinazione" richiesta dall’art. 2901 c.c. non si identifica nella sola consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, ma richiede che l’atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile la soddisfazione del credito; inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, è necessaria la conoscenza di tale intento anche da parte del terzo. Richiamando il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite, la Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito e, nel dispositivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    per gli atti dispositivi anteriori al credito non basta la mera consapevolezza del pregiudizio, ma occorre la dolosa preordinazione dell’atto in funzione del futuro sorgere dell’obbligazione; per gli atti onerosi è richiesta anche la conoscenza dell’intento fraudolento da parte del terzo

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la prova presuntiva della preordinazione fraudolenta

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dedotto come omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, se l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il creditore deve provare la dolosa preordinazione dell’atto, ossia che il disponente abbia agito in funzione del futuro debito per pregiudicare la garanzia patrimoniale.
  • La dolosa preordinazione non coincide con la sola consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori: richiede un intento specificamente orientato a rendere più difficile o impossibile la soddisfazione del credito.
  • Quando l’atto anteriore al credito è a titolo oneroso, è necessario anche che il terzo fosse a conoscenza della specifica finalità fraudolenta perseguita dal debitore.
  • La deduzione in corso di causa che l’atto sia successivo, anziché anteriore, al credito può incidere sul thema probandum solo secondo il regime probatorio effettivamente applicabile, ma non vale a superare i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c. per l’atto anteriore.
  • In sede di legittimità, la censura è infondata se il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto delle Sezioni Unite in tema di revocatoria ordinaria e atti anteriori al credito.

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