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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40287/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 81, comma 3, cod. pen.: il calcolo della pena complessiva effettuato dal Giudice dell'esecuzione non avrebbe rispettato il limite massimo dell'aumento per continuazione, pari al triplo della pena inflitta per la più grave delle violazioni. La sanzione più grave individuata era di anni 5 e mesi 3 di reclusione, per cui il limite massimo consentito sarebbe stato anni 15 e mesi 9, mentre il Giudice dell'esecuzione aveva determinato la pena complessiva in anni 16, mesi 10 e giorni 10 di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 28659/2017, Gargiulo), ha affermato che, in sede esecutiva, il giudice deve rispettare non solo il criterio dettato dall'art. 671, comma 2, c.p.p., ma anche il limite del triplo stabilito dall'art. 81 c.p. Ne è conseguito che la pena complessiva disposta dal Tribunale di Reggio Emilia eccedeva il massimo consentito (15 anni e 9 mesi) e pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio quanto alla quantificazione della pena. La Corte ha rideterminato la pena complessiva, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., nella misura di anni 15 e mesi 9 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il limite del "triplo" della pena stabilita per la violazione più grave si applica anche in sede esecutiva quando si riconosce la continuazione; costituisce un tetto invalicabile nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il criterio previsto per la determinazione della pena in sede esecutiva (in particolare comma 2, che fissa un limite coincidente con la somma delle pene unificate) deve essere rispettato ma non esclude il rispetto del limite del triplo di cui all'art. 81; le due norme operano congiuntamente.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La Corte, accertata l'illegittimità della quantificazione, ha proceduto alla rideterminazione della pena in sede di annullamento senza rinvio, avvalendosi della potestà prevista da questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso invocato (vizio di diritto relativo alla violazione di norme sul calcolo della pena).

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Precedente di legittimità che ha stabilito espressamente che il limite del triplo previsto dall'art. 81 deve essere osservato anche in sede esecutiva; la Corte di Cassazione lo ha richiamato come principio vincolante.

Massime di principio

  • Quando in sede esecutiva si riconosce il vincolo della continuazione il giudice deve rispettare contemporaneamente: (a) il limite derivante dall'art. 671 c.p.p. (somma delle pene unificate) e (b) il limite del "triplo" stabilito dall'art. 81 c.p.; la pena complessiva non può eccedere nessuno dei due tetti — operare quindi il confronto e applicare il minore fra i due limiti.
  • Per verificare la legittimità della quantificazione occorre innanzitutto individuare la pena più grave fra quelle unificate, calcolarne il triplo e confrontarlo con la somma delle singole pene risultanti dai provvedimenti unificati: se la pena determinata dal giudice supera il minore dei due limiti, è suscettibile di annullamento per violazione di legge.
  • L'opponente deve dedurre tempestivamente il vizio (art. 606 c.p.p.) e può ottenere la rideterminazione in sede di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 619 c.p.p. quando l'illegittimità riguarda solo la quantificazione della pena e la Corte è in grado di fissare la misura legittima.
  • Nella pratica il calcolo deve tenere conto di anni, mesi e giorni in modo coerente (conversioni fra unità di misura della pena) per evitare errori formali; è utile illustrare i calcoli sommari nel motivo per renderli verificabili dal giudice di legittimità.
  • Se il giudice dell'esecuzione non esplicita correttamente quale sia la pena "più grave" o il metodo di computo, la parte può contestare la motivazione e richiedere l'applicazione del principio delle Sezioni Unite per ottenere la riduzione al limite legale.

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