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Sentenza

Sentenza n. 2325/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato dal Questore di Caltanissetta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver frequentato in Tunisia un corso di formazione professionale ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 286/1998, aveva ottenuto un visto per l’ingresso in Italia finalizzato al lavoro subordinato. Dopo l’ingresso, il datore di lavoro originariamente interessato all’assunzione aveva dichiarato di non voler stipulare il contratto di soggiorno; le parti avevano quindi concluso un diverso contratto di lavoro per attesa occupazione. La Questura aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione e, a seguito di un precedente riesame disposto in sede cautelare, aveva nuovamente negato il titolo ritenendo non applicabile ai titolari di visto rilasciato ai sensi dell’art. 23 l’orientamento giurisprudenziale favorevole al rilascio del permesso in caso di mancata assunzione per causa non imputabile allo straniero. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e violazione degli artt. 5, 22 e 23 d.lgs. 286/1998, sostenendo l’unitarietà delle procedure di ingresso e l’obbligo di valutare l’assunzione sopravvenuta presso altro datore di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del d.l. 73/2022, dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e della circolare ministeriale richiamata, nonché violazione della buona fede e dell’affidamento, sostenendo che la mancata stipulazione del contratto di soggiorno fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e consentisse il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile la motivazione semplicistica della Questura, secondo cui l’orientamento favorevole al rilascio del permesso per attesa occupazione sarebbe inapplicabile ai titolari di visto ottenuto mediante la procedura formativa dell’art. 23. Tuttavia, ha rimeditato l’orientamento seguito nella precedente fase cautelare, aderendo al più recente indirizzo del Consiglio di Stato. L’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 collega il permesso per attesa occupazione alla perdita di un posto di lavoro, presupponendo quindi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato previamente instaurato e successivamente cessato. La fattispecie non ricorre quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata stipulazione dipende da una causa estranea alla volontà dello straniero. Il beneficio non ha una ratio umanitaria o solidaristica diretta a tutelare chi abbia subito il ripensamento del datore di lavoro; la sua giustificazione risiede invece nella ragionevole prognosi che chi abbia già reperito un’occupazione legittima possa trovarne una nuova. Un’estensione interpretativa del titolo ai casi di mancata instaurazione del rapporto eluderebbe le regole sull’ingresso regolare per lavoro. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata valutazione dell’assunzione presso altro datore, poiché tale circostanza sopravvenuta non risultava essere stata portata all’attenzione dell’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento. Le spese sono state compensate in ragione dell’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata con riguardo all’obbligo dell’amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti prima di decidere sull’istanza di permesso di soggiorno; la censura è stata respinta perché la circostanza dell’assunzione presso altro datore non era stata portata all’attenzione della Questura.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del Permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del Permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati [...] per un periodo non inferiore ad un anno.

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro nell’ambito di un rapporto subordinato correttamente instaurato; non si applica quando il rapporto non sia mai sorto.

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    2 bis) È consentito [...] l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero [...] che completa le attività di istruzione e formazione [...], con le procedure di cui all’articolo 22.

    La procedura di ingresso successiva alla formazione nel Paese d’origine resta distinta, quanto ai presupposti del permesso per attesa occupazione, dalla fattispecie di perdita di un rapporto di lavoro già instaurato prevista dall’art. 22, comma 11.

  • art. 19 d.lgs. 150/2015

    È richiamato dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 in relazione alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

  • d.l. 73/2022

    Richiamato dal ricorrente, ma non posto dal TAR a fondamento dell’accoglimento delle sue censure.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che lo straniero abbia perso un rapporto di lavoro subordinato previamente e correttamente instaurato; non è sufficiente che il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche quando la mancata conclusione dipenda da una causa non imputabile allo straniero.
  • La ratio del permesso per attesa occupazione consiste nel consentire la ricerca di una nuova occupazione a chi abbia già dimostrato di poter reperire un lavoro legittimo, e non nella tutela umanitaria o solidaristica dello straniero contro il ripensamento del datore di lavoro.
  • L’estensione in via interpretativa del permesso per attesa occupazione ai casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro può eludere le regole sull’ingresso regolare per lavoro e non è pertanto consentita in assenza dei presupposti legislativi.
  • L’obbligo dell’amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti rilevanti per il rilascio del titolo di soggiorno presuppone che tali elementi siano stati portati all’attenzione dell’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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