Ordinanza n. 420/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. n. 418 del 2 aprile 2026, limitatamente all’Allegato B relativo alla branca Medicina Fisica e Riabilitazione, nella parte concernente il parametro di congruità operativa riferito anche ai massofisioterapisti iscritti all’Albo ESE
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ordine dei Fisioterapisti ha impugnato il decreto assessoriale regionale recante la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per il biennio 2026/2027, contestando la previsione dell’Allegato B che, nella categoria “Altro”, attribuisce un peso al parametro di “congruità operativa” calcolato mediante il rapporto tra il numero delle prestazioni e il numero delle ore di presenza dei fisioterapisti e massofisioterapisti iscritti all’Albo ESE. Secondo la prospettazione del ricorrente, tale previsione avrebbe incluso i massofisioterapisti tra le figure idonee a determinare il punteggio qualità delle strutture, legittimandone l’impiego oltre i limiti delle attività loro consentite. È stata proposta istanza cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a. L’ordinanza segnala inoltre, come profilo autonomo, che l’Ordine ricorrente non sarebbe direttamente inciso dall’assegnazione del budget di spesa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, che non emergessero elementi sufficienti per affermare che la voce contestata dell’Allegato B avesse autorizzato lo svolgimento delle attività dei massofisioterapisti oltre i limiti individuati dalla giurisprudenza consolidata. Il giudice ha valorizzato: il riferimento espresso alle sole prestazioni, agli spazi, al personale e alle apparecchiature effettivamente utilizzati per servizi resi per conto del SSN; la circostanza che i massofisioterapisti siano menzionati esclusivamente nel rapporto tra numero di prestazioni e ore di presenza; il riferimento ai soli massofisioterapisti iscritti all’Albo ESE, soggetti alla disciplina dell’art. 4, comma 4-bis, l. n. 42/1999; e il fatto che, in altre parti dell’Allegato B, il decreto menzioni soltanto i fisioterapisti, senza equiparare integralmente le due figure professionali. Il TAR ha inoltre rilevato l’insussistenza del periculum in mora, poiché l’Ordine ricorrente non è direttamente inciso dall’assegnazione del budget di spesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra il ricorrente e l’amministrazione regionale, anche in considerazione dell’assenza di difese scritte dell’amministrazione; nulla è stato disposto nei confronti dell’ordine controinteressato, non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta all’esito della sommaria valutazione cautelare.
art. 4, comma 4-bis, l. n. 42/1999
È richiamato quale disposizione applicabile ai massofisioterapisti iscritti all’Albo ESE, incidendo sulla delimitazione delle relative attività.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di un parametro amministrativo riferito all’impiego di determinate figure professionali non giustifica la sospensione dell’atto quando il testo dell’atto, letto complessivamente, non autorizza lo svolgimento delle relative attività oltre i limiti previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza consolidata.
- Il riferimento, in un parametro di congruità operativa, a una figura professionale diversa da quella ordinariamente indicata per le prestazioni non implica di per sé la piena equiparazione tra le due figure, soprattutto quando l’atto ne limita il riferimento a uno specifico elemento quantitativo e menziona altrove soltanto la figura professionale principale.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora difetta quando il soggetto ricorrente non è direttamente inciso dall’assegnazione del budget o dall’effetto economico immediato dell’atto impugnato.
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