Ordinanza n. 699/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento: a – del provvedimento n. 28805 del 14 ottobre 2025 con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia – LL.PP. del Comune di Baronissi ha respinto l’istanza di permesso di costruire in variante al p.d.c. 2/2022 per lavori di ristrutturazione con demo-ricostruzione del fabbricato alla Via Trinità n. 20 ai sensi dell’art. 5 L.R.C. 19/2009; b – del provvedimento n. 26194 del 23 settembre 2025 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia – LL.PP. del Comune di Baronissi, di comunicazione motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; c – ove occorra del verbale n. 37750 del 6 dicembre 2022 e della nota n. 1843 del 19 gennaio 2023 a firma del Responsabile del Procedimento; d – ove occorra, ancora, della nota prot. n. 3159 del 1° febbraio 2023 a firma del Responsabile del Settore; e – di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in variante per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi del Piano Casa regionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti istruttori relativi alla domanda presentata il 29 luglio 2022 per la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con ampliamento volumetrico entro il limite del 35%, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale Campania n. 19/2009. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 5 della legge regionale n. 19/2009 e degli artt. 7 e 8 del d.m. n. 1444/1968, sostenendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento e fuori sagoma, sarebbero soggetti al rispetto delle sole distanze legittimamente preesistenti e non delle distanze ordinarie previste dal PUC; ha inoltre contestato la necessità di un atto di assenso dei proprietari confinanti. Con il secondo motivo ha contestato il diniego relativo all’altezza del nuovo fabbricato, pari a 16,10 metri, sostenendo che essa sarebbe compatibile con gli edifici circostanti e che l’art. 2-bis, comma 1-ter, consentirebbe il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, anche in caso di ampliamento. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità del riferimento comunale a dubbi di costituzionalità sulla proroga del Piano Casa, ritenendo che l’amministrazione non potesse disapplicare una legge regionale vigente sulla base di un proprio autonomo giudizio di incostituzionalità. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso e ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge regionale Campania n. 19/2009, come modificato dall’art. 28, comma 6, della legge regionale n. 31/2021, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che per ulteriori profili costituzionali prospettati nella memoria difensiva.
La decisione
Il TAR, con pronuncia non definitiva, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge regionale Campania n. 19/2009, nella parte in cui ha prorogato al 30 settembre 2022 il termine per presentare le istanze relative agli interventi straordinari previsti, tra gli altri, dall’art. 5 della stessa legge. La rilevanza deriva dal fatto che la domanda del ricorrente è stata presentata il 29 luglio 2022 proprio in forza della proroga censurata e che dall’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dipende la possibilità stessa di esaminare favorevolmente l’intervento edilizio e, quindi, l’esito delle censure contro il diniego. Il Collegio ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché essa implicherebbe la disapplicazione del termine legislativo prorogato. Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulle reiterate proroghe delle discipline regionali derogatorie della pianificazione urbanistica, rilevando che la successione delle proroghe della legge regionale campana ha trasformato una disciplina temporanea ed eccezionale in una disciplina sostanzialmente ordinaria. Ciò sarebbe idoneo a compromettere l’esigenza di pianificazione organica del territorio e la tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecosistema, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese è stata riservata alla pronuncia definitiva.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, l.r. Campania n. 19/2009
Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4. 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022
La disposizione proroga il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi straordinari del Piano Casa regionale; il TAR dubita della sua compatibilità costituzionale perché la reiterazione delle proroghe avrebbe stabilizzato una disciplina derogatoria e temporanea.
art. 28, comma 6, l.r. Campania n. 31/2021
Ha modificato l’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 19/2009, prorogando al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione delle istanze.
art. 5 l.r. Campania n. 19/2009
Disciplina gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione cui si riferiva la domanda di permesso di costruire.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001
È invocato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità della demolizione e ricostruzione con ampliamento, anche fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e con possibile superamento dell’altezza dell’edificio demolito; il TAR non decide definitivamente tale questione.
artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Costituiscono i parametri costituzionali rispetto ai quali il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla proroga della disciplina regionale derogatoria, per la possibile compromissione della tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’esigenza di pianificazione omogenea.
art. 8 d.m. n. 1444/1968
È richiamato nella controversia in relazione al limite delle altezze degli edifici; il TAR non ha esaminato definitivamente il motivo, essendo prioritaria la questione di costituzionalità.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi adottata nel procedimento edilizio; la relativa legittimità è rimasta non definita.
Massime di principio
- Una questione incidentale di legittimità costituzionale è rilevante quando la norma censurata deve essere applicata nel giudizio principale e dalla sua eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale può derivare un cambiamento del quadro normativo e dell’esito della controversia.
- Non è ammissibile un’interpretazione costituzionalmente orientata che, per eliminare il contrasto con la Costituzione, comporti la disapplicazione o la sostanziale cancellazione del termine perentorio espressamente fissato dal legislatore regionale.
- La reiterata proroga di una disciplina regionale qualificata come temporanea e straordinaria, quando consente per un periodo progressivamente indefinito interventi edilizi derogatori della pianificazione urbanistica, può trasformare irragionevolmente una disciplina eccezionale in una disciplina ordinaria e porsi in contrasto con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecosistema e con l’esigenza di una pianificazione organica del territorio.
- Quando la questione di legittimità costituzionale della norma che abilita la presentazione dell’istanza edilizia è logicamente prioritaria rispetto all’esame dei motivi contro il diniego, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, riservando ogni ulteriore statuizione.
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