Cassazione Penale, Ordinanza n. 01290/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi le condanne già pronunciate nei gradi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per fatti di bancarotta in ambito fallimentare. In particolare, uno dei ricorrenti risultava condannato per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta in concorso, l’altro per bancarotta fraudolenta in concorso. Con il primo motivo hanno contestato la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta una mera reiterazione dei motivi già svolti in appello e quindi non specifica. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque manifestamente infondata, perché la graduazione della pena e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. e ai criteri concreti di apprezzamento del rapporto tra reato e precedenti penali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per la responsabilità concorsuale nei reati fallimentari contestati
art. 224 R.D. 267/42
norma richiamata in relazione alla bancarotta semplice contestata a uno dei ricorrenti
art. 217, comma 1, n. 4, R.D. 267/42
fattispecie di bancarotta semplice oggetto della conferma di condanna
art. 223, comma 1 e 2, n. 2, R.D. 267/42
norma richiamata per una delle ipotesi di bancarotta fraudolenta contestate
art. 216 R.D. 267/42
fattispecie di bancarotta fraudolenta oggetto di conferma di condanna
art. 223 R.D. 267/42
norma richiamata per la bancarotta fraudolenta contestata a uno dei ricorrenti
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42
fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale/patrimoniale richiamata nel capo contestato
art. 132 c.p.
richiamato quale parametro per la determinazione della pena entro la discrezionalità del giudice di merito
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio per la valutazione concreta della gravità del fatto, dei precedenti e della recidiva
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera riproposizione pedissequa delle doglianze già esaminate e disattese in appello, poiché difetta del requisito di specificità del motivo di ricorso.
- La contestazione della motivazione sul giudizio di responsabilità deve confrontarsi in modo critico e argomentato con la sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è soltanto apparente e non scrutinabile nel merito.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base, la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi soltanto sulla gravità del fatto e sull’arco temporale dei precedenti, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il nuovo reato e le pregresse condanne, per verificare se la precedente attività criminosa esprima una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
- La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche o al loro bilanciamento con aggravanti è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera sollecitazione a una diversa valutazione del merito, se il giudice di appello ha fornito una motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →