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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01290/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi le condanne già pronunciate nei gradi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per fatti di bancarotta in ambito fallimentare. In particolare, uno dei ricorrenti risultava condannato per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta in concorso, l’altro per bancarotta fraudolenta in concorso. Con il primo motivo hanno contestato la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta una mera reiterazione dei motivi già svolti in appello e quindi non specifica. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque manifestamente infondata, perché la graduazione della pena e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. e ai criteri concreti di apprezzamento del rapporto tra reato e precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la responsabilità concorsuale nei reati fallimentari contestati

  • art. 224 R.D. 267/42

    norma richiamata in relazione alla bancarotta semplice contestata a uno dei ricorrenti

  • art. 217, comma 1, n. 4, R.D. 267/42

    fattispecie di bancarotta semplice oggetto della conferma di condanna

  • art. 223, comma 1 e 2, n. 2, R.D. 267/42

    norma richiamata per una delle ipotesi di bancarotta fraudolenta contestate

  • art. 216 R.D. 267/42

    fattispecie di bancarotta fraudolenta oggetto di conferma di condanna

  • art. 223 R.D. 267/42

    norma richiamata per la bancarotta fraudolenta contestata a uno dei ricorrenti

  • art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42

    fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale/patrimoniale richiamata nel capo contestato

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale parametro per la determinazione della pena entro la discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio per la valutazione concreta della gravità del fatto, dei precedenti e della recidiva

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera riproposizione pedissequa delle doglianze già esaminate e disattese in appello, poiché difetta del requisito di specificità del motivo di ricorso.
  • La contestazione della motivazione sul giudizio di responsabilità deve confrontarsi in modo critico e argomentato con la sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è soltanto apparente e non scrutinabile nel merito.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base, la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
  • La valutazione della recidiva non può fondarsi soltanto sulla gravità del fatto e sull’arco temporale dei precedenti, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il nuovo reato e le pregresse condanne, per verificare se la precedente attività criminosa esprima una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
  • La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche o al loro bilanciamento con aggravanti è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera sollecitazione a una diversa valutazione del merito, se il giudice di appello ha fornito una motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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