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Sentenza

Sentenza n. 1496/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che ha annullato e sostituito la precedente determina a contrarre per una procedura di project financing relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio comunale, nonché gli atti presupposti individuati con motivi aggiunti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 110 del 28 maggio 2026 e, con motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 3 ottobre 2025, la convenzione tra Comuni relativa alle funzioni di centrale unica di committenza e gli ulteriori atti connessi. Le censure, formalmente rivolte contro la determina a contrarre, contestavano in realtà la scelta dell’Amministrazione di realizzare il tempio crematorio, la relativa localizzazione, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la dichiarazione di pubblico interesse dell’iniziativa, l’individuazione del promotore, la qualificazione del Comune nella fase di valutazione della proposta e la violazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente non aveva tempestivamente impugnato la deliberazione di Giunta n. 61 del 3 ottobre 2025, né aveva impugnato gli atti successivamente adottati dalla Centrale unica di committenza per l’indizione e lo svolgimento della gara.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. La deliberazione di Giunta n. 61 del 3 ottobre 2025 costituiva l’atto conclusivo della prima fase del project financing e l’atto immediatamente lesivo per chi intendesse contestare la decisione di realizzare l’opera e la sua localizzazione, poiché approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarava il pubblico interesse dell’iniziativa e individuava il promotore. Tale deliberazione non era stata tempestivamente impugnata e la scelta programmatoria e localizzativa si era quindi consolidata. La successiva determina a contrarre aveva natura meramente attuativa e non poteva essere utilizzata per rimettere indirettamente in discussione un provvedimento ormai inoppugnabile. Le censure dei motivi aggiunti riguardavano anch’esse la fase già conclusa con la deliberazione del 2025. Inoltre, la mancata impugnazione degli atti della centrale unica di committenza e l’inidoneità dell’annullamento della sola determina n. 110 a procurare una utilità pratica evidenziavano il difetto di interesse concreto e attuale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura esclusivamente processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 193 d.lgs. n. 36/2023

    individuato il promotore ai sensi dell’art.193 del D.lgs. n.36/2023

    Nella procedura di project financing, la fase relativa all’approvazione del progetto di fattibilità, alla dichiarazione di pubblico interesse e all’individuazione del promotore si conclude con una deliberazione immediatamente lesiva per chi contesti il se dell’intervento e la sua localizzazione.

Massime di principio

  • Nella procedura di project financing disciplinata dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, la deliberazione che approva il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiara il pubblico interesse dell’iniziativa e individua il promotore conclude la prima fase procedimentale relativa alla decisione se realizzare l’intervento e alla sua localizzazione.
  • La deliberazione che conclude la prima fase del project financing è immediatamente lesiva per i soggetti che intendano contestare la scelta amministrativa di realizzare l’opera o la relativa localizzazione; essa deve pertanto essere impugnata tempestivamente.
  • Una volta divenuta inoppugnabile la deliberazione che ha approvato il progetto di fattibilità e dichiarato il pubblico interesse, non è consentito rimettere indirettamente in discussione le relative scelte mediante l’impugnazione di successivi atti meramente attuativi, quali la determina a contrarre.
  • Le censure formalmente rivolte contro un atto successivo sono inammissibili quando, nella sostanza, investono vizi o scelte già contenuti in un precedente provvedimento non tempestivamente impugnato.
  • Sussiste difetto di interesse concreto e attuale quando l’annullamento del solo atto impugnato non sia idoneo a procurare al ricorrente alcuna utilità pratica, anche perché non sono stati impugnati gli ulteriori atti della procedura dai quali dipenderebbe il risultato utile perseguito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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