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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29648/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cefariello aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 8/1991 in quanto collaboratore di giustizia (apertosi alla collaborazione nel 2016) e aveva seguito un percorso trattamentale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettò l'istanza sostenendo che non era provato il completo ravvedimento dell'istante e che la sola apertura alla collaborazione non poteva, di per sé, dimostrare il requisito soggettivo richiesto; inoltre il Tribunale aveva richiamato la gravità dei reati commessi. In cassazione si denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione, omissione di valutazione della peculiare posizione di collaboratore e mancata considerazione dei giudizi positivi delle autorità penitenziarie e giudiziarie sul percorso rieducativo del ricorrente.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il motivo è che il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente valutato, con argomentazione analitica e prognostica, il ravvedimento del collaboratore, il percorso trattamentale intrapreso dopo l'apertura alla collaborazione e i giudizi positivi espressi dalle autorità competenti. La Corte ha disposto che in sede di nuovo giudizio il Tribunale valuti il requisito del definitivo ravvedimento alla luce della condizione di collaboratore, del consolidamento del percorso rieducativo nel tempo, delle valutazioni degli organismi competenti e dell'utilità concreta della misura alternativa; non è stata disposta la concessione immediata della detenzione domiciliare, ma il riesame obbligatorio secondo i criteri indicati.

Norme richiamate

  • decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (art. 16-nonies)

    L'art. 16-nonies subordina la concessione della detenzione domiciliare per collaboratori alla prova del ravvedimento definitivo e all'assenza di persistenti collegamenti con la criminalità. La Corte interpreta la norma nel senso che il ravvedimento non è mera buona condotta carceraria ma richiede comportamenti positivi e un concreto abbandono delle scelte criminali, valutabili anche attraverso il percorso trattamentale e le valutazioni delle autorità competenti.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47-ter, Ord. pen.)

    L'art. 47-ter riguarda gli interventi trattamentali e gli elementi di valutazione della rieducazione del condannato. La Corte richiama che la verifica del ravvedimento deve tenere conto degli atti e delle manifestazioni, materiali e morali, emersi nel percorso trattamentale e dalle relazioni degli organismi penitenziari.

Massime di principio

  • Per un collaboratore di giustizia che richiede misure alternative (es. detenzione domiciliare) il giudice deve valutare il ravvedimento in modo analitico e prognostico, non limitandosi a rilevare la gravità dei reati commessi in passato.
  • La sola apertura alla collaborazione non è automaticamente sufficiente a dimostrare il definitivo ravvedimento; è necessario che emergano comportamenti concreti e continuativi (partecipazione a programmi trattamentali, valutazioni favorevoli degli organismi competenti) che attestino l'abbandono delle scelte criminali.
  • Le relazioni e i giudizi espressi dalle autorità penitenziarie e giudiziarie sul percorso trattamentale del detenuto assumono rilievo decisivo e devono essere adeguatamente considerati nella motivazione del provvedimento.
  • Se la motivazione del provvedimento di rigetto è generica o non affronta specificamente la condizione di collaboratore e le evidenze trattamentali, la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio per un nuovo giudizio motivato.
  • Il giudice deve applicare il principio di gradualità delle misure alternative, valutando l'utilità concreta del beneficio alla luce del consolidamento temporale degli effetti rieducativi.

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