Cassazione Civile, Ordinanza n. 04031/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trattenuto)
La controversia
La vicenda origina da un ricorso per cassazione proposto contro il decreto del Giudice di Pace di Torino che aveva prorogato il trattenimento presso il CPR di Torino "Brunelleschi" ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Nell'ordinanza di Cassazione n. 41702/2021, accogliente del ricorso e cassatoria senza rinvio, vi sarebbe stato però un errore nella parte descrittiva della rappresentanza processuale: il provvedimento riportava il ricorrente come elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, che lo "rappresenta e difende unitamente" all'avv. Maurizio Veglio, mentre la procura speciale risultava conferita solo all'avv. Veglio, con la Barberio quale mera domiciliataria. L'istante ha quindi chiesto la correzione materiale dell'ordinanza, anche per evitare effetti pregiudizievoli sulla successiva liquidazione delle spese e sul patrocinio a spese dello Stato, poiché il giudice di pace aveva tratto dall'errore l'idea di una codifesa con l'avv. Barberio.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un mero errore materiale, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, e quindi correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., perché non implicava alcuna attività di interpretazione o specificazione della precedente ordinanza. Ha pertanto disposto la correzione della pagina 1 dell'ordinanza n. 41702/2021, precisando che il ricorrente era Hadece Abderrauf, elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino 7, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio. Il procedimento si conclude con accoglimento dell'istanza di correzione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come base del ricorso originario per cassazione avverso il decreto di proroga del trattenimento
art. 365 c.p.c.
richiamato per la procura speciale alle liti conferita al difensore nel ricorso per cassazione
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
norma posta a fondamento del decreto di proroga del trattenimento presso il CPR
art. 287 c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali del provvedimento
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando consiste in una divergenza evidente tra la volontà del giudice e la sua trascrizione testuale, senza necessità di interpretazioni o valutazioni integrative.
- La correzione è ammissibile solo se l'inesattezza è immediatamente percepibile dal contenuto dell'atto, ossia rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento.
- Non può utilizzarsi il procedimento di correzione per modificare il contenuto decisorio o per introdurre una nuova qualificazione giuridica dei fatti o delle difese; esso serve esclusivamente a riallineare la rappresentazione grafica del provvedimento all'effettiva ideazione del giudice.
- La presenza di un errore sulla rappresentanza o sul domicilio eletto delle parti, quando sia dimostrabile dal testo della procura e dell'atto, integra un mero errore materiale emendabile tramite correzione.
- La correzione dell'errore materiale può assumere rilievo anche rispetto agli effetti accessori del provvedimento, come la liquidazione delle spese o i riflessi sul patrocinio a spese dello Stato, quando tali effetti derivino dall'inesatta indicazione contenuta nell'ordinanza.
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