Cassazione Penale, Ordinanza n. 10114/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in materia edilizia. La censura riguardava, in particolare, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi. Dal testo emerge che vi era un precedente penale a carico di una o entrambe le imputate e che il giudice di merito aveva applicato uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p., ritenendo legittima la condizione imposta al beneficio. Le ricorrenti sostenevano, in sostanza, che tale subordinazione fosse illegittima o comunque non adeguatamente motivata, anche perché la demolizione sarebbe già insita nell'ordine ripristinatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito, che aveva valorizzato il precedente penale e, per tale ragione, aveva applicato la subordinazione della sospensione condizionale della pena a uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. La Corte ha affermato che è legittima la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi, perché tale condizione dà attuazione all'art. 165 c.p., rende effettivo l'ordine demolitorio e conferisce alla pena una funzione anche ripristinatoria. Ha inoltre osservato che, nel caso di precedente godimento del beneficio, opera la previsione dell'art. 165, comma 2, c.p., che giustifica la subordinazione obbligatoria sulla base della condotta pregressa del soggetto. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 165 c.p.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; nel caso di precedente fruizione del beneficio, la subordinazione obbligatoria prevista dal comma 2 è espressione di una valutazione già compiuta dal legislatore sulla condotta pregressa del soggetto.
art. 165, comma 1, c.p.
Legittima la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi.
art. 165, comma 2, c.p.
In presenza di precedente concessione del beneficio, la subordinazione obbligatoria si fonda sulla valutazione legislativa della condotta anteatta del soggetto.
Massime di principio
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente realizzata e al ripristino dello stato dei luoghi è legittima quando sia funzionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
- L'ordine di demolizione non esclude la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo ripristinatorio, poiché la condizione rende più effettivo l'adempimento e rafforza la funzione ripristinatoria della pena.
- In presenza di un precedente godimento della sospensione condizionale, la subordinazione del beneficio può essere imposta secondo il meccanismo previsto dall'art. 165, comma 2, c.p., senza che ciò richieda una nuova valutazione discrezionale incompatibile con la norma.
- La censura contro la sola legittimità della condizione apposta alla sospensione condizionale è inammissibile quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo valorizzando il precedente penale e la ricorrenza dei presupposti legali della subordinazione.
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