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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30024/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per gli anni d'imposta 2007-2009, con recupero a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, di costi dedotti per prestazioni di sponsorizzazione ritenuti dall'Ufficio non inerenti ex art. 109, comma 5, TUIR. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato deducibili tali costi nonostante: l'incremento delle spese pubblicitarie a fronte del calo del fatturato; il fatto che il marchio fosse sfruttato da più società, solo in parte appartenenti al gruppo; la differenza tra i prezzi degli spazi pubblicitari acquistati dall'intermediaria e quelli addebitati alla contribuente; lo svolgimento all'estero delle gare automobilistiche, con minore visibilità. Secondo l'Ufficio, il giudice di merito aveva valorizzato solo la documentazione delle spese e una generica utilità teorica, senza verificare un concreto nesso di inerenza e senza adeguatamente considerare la presunta antieconomicità delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, in particolare sulla non sproporzione dei costi rispetto ai ricavi, e in ogni caso infondato. Ha richiamato il principio per cui l'inerenza, ai fini della deducibilità, va apprezzata in senso qualitativo come riferibilità del costo all'attività d'impresa, anche indiretta, potenziale o futura, restando estranea a tale nozione la mera utilità o convenienza economica della spesa. Ha inoltre ribadito che l'antieconomicità o incongruità possono semmai costituire indici sintomatici del difetto di inerenza, ma non coincidono con esso. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato l'effettività delle sponsorizzazioni e aveva correttamente ritenuto inerenti i relativi costi, valorizzando la correlazione con l'attività imprenditoriale della società e la visibilità derivante dall'iniziativa pubblicitaria, senza che rilevasse lo svolgimento all'estero delle gare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    La norma è richiamata per la disciplina della deducibilità dei costi; la Corte chiarisce che l'inerenza non coincide con utilità o congruità economica, ma con la riferibilità del costo all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o futura.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come norma applicata dall'Ufficio ai fini IVA; la Corte ribadisce che, in materia di IVA, la mera sproporzione della spesa non esclude di per sé l'inerenza, salvo macroscopica antieconomicità quale indice dell'assenza di connessione con l'attività.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che, una volta contestata l'inerenza, l'Amministrazione può valorizzare incongruità e antieconomicità come indici sintomatici, mentre il contribuente deve dimostrare la regolarità delle operazioni e la loro relazione con l'attività d'impresa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre violazione di legge in cassazione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale.

  • art. 1-bis d.l. n. 168/2016

    Richiamato quale norma introduttiva del rito camerale.

  • L. n. 197/2016

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per distinguere le spese di rappresentanza dalle spese pubblicitarie o di propaganda.

Massime di principio

  • Il principio di inerenza dei costi, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, va inteso come riferibilità qualitativa della spesa all'attività imprenditoriale, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura; non è sufficiente né necessario verificare una immediata utilità economica.
  • L'antieconomicità o l'incongruità della spesa non coincidono con il difetto di inerenza, ma possono costituire soltanto indici sintomatici da valutare unitamente agli altri elementi del caso concreto.
  • In materia tributaria, la contestazione dell'Ufficio sulla non inerenza può essere superata dalla prova dell'effettività dell'operazione e della sua connessione con l'attività d'impresa; la mera documentazione della spesa non basta da sola se mancano elementi sulla riferibilità dell'operazione, ma nel caso di sponsorizzazione la visibilità del marchio e la promozione indiretta possono integrare il requisito.
  • Le spese di sponsorizzazione sono deducibili quando il loro sostenimento sia funzionalmente collegato alla promozione dell'attività o del marchio dell'impresa, anche se l'evento sponsorizzato si svolge all'estero e anche se il ritorno economico non sia immediato o quantificabile ex ante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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